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Sez. 3, Sentenza n. 5927 del 21/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159614 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - VARIANTI AL PROGETTO - REATO DI COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE - IPOTIZZABILITÀ - CONDIZIONE - MODIFICHE PER ESIGENZE TECNICHE - NUOVA CONCESSIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159614-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - VARIANTI AL PROGETTO - REATO DI COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE - IPOTIZZABILITÀ - CONDIZIONE - MODIFICHE PER ESIGENZE TECNICHE - NUOVA CONCESSIONE - NECESSITÀ.*

Le opere che esorbitano dal progetto costruttivo, qualora assumano una individualità propria, rilevante sotto l'aspetto strutturale e funzionale, non possono considerarsi semplici varianti esecutive di quelle progettate, ma costituiscono frutto di attività edilizia senza concessione; ciò anche se il costruttore si sia ad essa determinato per impreviste esigenze tecniche dettate dalla condizione geologica del terreno, che, comunque, comportano una preventiva valutazione da parte dell'autorità mediante la presentazione di progetto di variante e l'approvazione del medesimo. (V mass n 146082; (V mass n 145402; (V mass n 142889).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)