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Sez. 2, Sentenza n. 400 del 17/02/1971 (Rv. 349999 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESAME DEL MERITO - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349999-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESAME DEL MERITO - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, con la conseguenza che il giudice, se ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarita, validita e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, in quanto lo stesso giudice non deve limitarsi ad esaminare se la ingiunzione sia stata legittimamente emessa, e cioe se sussistessero le condizioni all'uopo richieste dalla legge, ma deve procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi offerti dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa gia dedotta con il ricorso per ingiunzione e dall'opponente per contestare la stessa pretesa. (Conf 4074'68, mass n 337712).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)