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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 393 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-04, depositata il 1989-07-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:393
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13516

  • Pensioni
  • Maggiorazione pensionistica per gli ex combattenti
  • Ex combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7.3.1968
  • Diritto
  • Esclusione
  • 'Ius superveniens'
  • Restituzione degli atti al giudice "a quo".
  • L. 15.4.1985, n. 140, art. 6, secondo comma.
  • Cost., artt. 3, primo comma, 38, secondo comma.
Leggi la massima
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 544 del 1988, vanno restituiti gli atti al giudice "a quo", affinché alla luce di essa, ed in particolare dell'art. 6, proceda ad un nuovo esame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, l. 15 aprile 1985, n. 140, denunziato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma Cost. - nella parte in cui esclude da beneficio della maggiorazione pensionistica ivi prevista gli ex-combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968. - v. O. n. 286/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Peschieri Bruno e I.N.P.S., il Pretore di Bologna, con ordinanza del 19 dicembre 1988 (r.o. n. 143/1989), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui esclude dal beneficio della maggiorazione pensionistica ivi prevista gli ex combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, con ciò determinando una irragionevole disparità di trattamento in danno di costoro, sulla base di un mero dato di carattere temporale; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione sia dichiarata infondata, osservando, da un lato, che il trattamento di tali soggetti sarebbe identico a quello dei pensionati statali che si trovino nelle medesime condizioni; dall'altro, che l'attribuzione del beneficio a favore dei soli titolari di pensione con decorrenza successiva a quella data non sarebbe suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire trattamenti pensionistici differenziati in relazione alla data di inizio dei medesimi (cfr. Corte cost. sentenza n. 173 del 1986 e ordinanza n. 120 del 1989);
punto 2
Considerato che in relazione a questioni identiche alla presente, questa Corte, con ordinanza n. 286 del 1989, ha restituito gli atti ai giudici a quibus per nuovo esame della rilevanza, in ragione della sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 544, che ha riconosciuto (art. 6) il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti contemplati nell'art. 6, comma primo, legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968; che per lo stesso motivo, identico provvedimento si rende necessario anche nel caso oggetto di questo giudizio;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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