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Sez. 3, Sentenza n. 5239 del 15/03/2004 (Rv. 571151 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE | Portata applicativa.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571151-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE

Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già "aliunde" accertato l'effettiva volontà delle parti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)