Sez. 1, Sentenza n. 4253 del 22/09/1978 (Rv. 393901 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COMPRAVENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI STIPULATO DALL'ACQUIRENTE - DISTRUZIONE DELLE COSE - CESSIONE DEL CREDITO PER INDENNIZZO AL VENDITORE A SODDISFACIMENTO DEL RESIDUO PREZZO - REVOCATORIA FALLIMENTARE, DI TALE CESSIONE EX ART 67, PRIMO COMMA N 2, DEL RD N 267 DEL 1942 - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COMPRAVENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI STIPULATO DALL'ACQUIRENTE - DISTRUZIONE DELLE COSE - CESSIONE DEL CREDITO PER INDENNIZZO AL VENDITORE A SODDISFACIMENTO DEL RESIDUO PREZZO - REVOCATORIA FALLIMENTARE, DI TALE CESSIONE EX ART 67, PRIMO COMMA N 2, DEL RD N 267 DEL 1942 - AMMISSIBILITA.*
Il contratto di Assicurazione contro i danni, che venga stipulato, in nome e per conto proprio, dall'acquirente con patto di riservato dominio, a copertura dei rischi afferenti le cose compravendute e su di lui gravanti fin dal momento della consegna (art 1523 cod civ), pone esso acquirente nella veste di beneficiario ed unico titolare del diritto all'indennizzo. Ne consegue che, qualora questi, a seguito di distruzione delle cose, ceda il credito per indennizzo al venditore, a soddisfacimento del residuo prezzo, tale cessione integra un atto estintivo di debito pecuniario, non effettuato con denaro od altro mezzo normale di pagamento, e, quindi, suscettibile di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art 67 primo comma n 2 del RD 16 marzo 1942 n 267.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)