Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 05/02/2025 Ud. (dep. 05/06/2025) Rv. 288288-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti - Indicazione, nel capo di imputazione, di fatture la cui falsità non sia stata accertata - Nullità dell'editto accusatorio - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Non incide sulla validità dell'editto accusatorio relativo ai delitti di emissione e di utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti, di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nell'elenco contenuto nel capo di imputazione, di fatture la cui falsità non sia stata espressamente contestata o accertata, non determinando alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che si configura nel solo caso in cui vi sia divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto dal giudice integrante il reato.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)