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Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Art. 9

1. La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10

1. Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

2. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.

Art. 11

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

2. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

3. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della, Regione.

Titolo III. Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

Capo I. Organi della regione

Art. 12

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Capo II. Il consiglio regionale

Art. 13

1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

2. La Regione e' ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina, e' aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

3. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 14

1. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

5. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.

Art. 15

1. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

2. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni.

3. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

4. Altri casi di incompatibilita' ed i casi di ineleggibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 16

1. I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

2. Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17

1. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".

Art. 18

1. Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione e sufficiente la maggioranza relativa, dei voti validi espressi.

3. Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19

1. Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica.

2. Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20

1. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente.Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

3. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22

1. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale o quando non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento, e' nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

5. Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

6. Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 23

1. L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo III. Funzioni del consiglio regionale

Art. 24

1. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio provvisorio puo' essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

4. Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo e' diviso nello stesso modo in cui e' diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

1. Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

2. I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.

3. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Capo IV. La formazione delle leggi regionali

Art. 27

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29

1. Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, e' comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimita' costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

2. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa e' promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.