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Sez. 5, Sentenza n. 963 del 26/11/1984 Ud. (dep. 29/01/1985) Rv. 167617 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - FALSITÀ MATERIALE - FALSO GROSSOLANO - ESTREMI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167617-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - FALSITÀ MATERIALE - FALSO GROSSOLANO - ESTREMI - RILEVANZA.*

La esclusione della punibilità in ordine al falso in atto pubblico per la inidoneità dell'Azione può aversi soltanto quando la falsificazione sia tale da essere riconoscibile da chiunque (cosiddetto falso grossolano), mentre non lo è nei casi in cui solo una verifica del documento da parte dei competenti organi di vigilanza può portare all'accertamento della contraffazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)