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Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia

Testo in vigore al

Art. 26

1. Agli agenti preposti alla vigilanza e' vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Tale limitazione non si applica ai soci delle associazioni di cacciatori, registrate a norma della presente legge, che prestino volontario servizio di guardia giurata.

2. Le altre guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti, a cacciare determinata selvaggina, sempre che, per quanto riguarda le armi, siano autorizzate a portarle, ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza.

Art. 27

1. Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o alla uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento cli caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno, facolta' di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprieta' - escluse le abitazioni - ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 28

1. Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvezioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, senza indugio, alla autorita' giudiziaria competente.

2. All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellagione.

3. Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente localita' prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.

Art. 29

1. Gli agenti che accertano le contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la meta' dell'ammontare delle ammende stabilite dall'articolo 30 della presente legge, e la meta' del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

2. La predetta quota dovra' essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Art. 30

1. Salvo l'applicabilita' delle pene previste dal Codice penale e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

  1. a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 17, 19, 21 e nella lettera a) dell'articolo 22;

  2. b) l'ammenda da lire 200 a lire 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

2. Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati.

3. In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sara' triplicata nel minimo e nel massimo e si applichera' inoltre l'arresto sino a tre mesi.

4. Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina, o da uno degli agenti di cui all'art. 25, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

5. In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potra' essere inferiore ad un anno. L'agente sara' destituito.

Art. 31

1. Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione e del prodotto di esse, nonche' la revoca del permesso il quale non potra' nuovamente esser accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non siasi potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellagione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sara' raddoppiata.

2. La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, porta di diritto la revoca della concessione.

3. I permessi di caccia o di uccellagione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

Art. 32

1. Al Consiglio per i servizi dell'agricoltura. istituito col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, e' aggiunta una sezione, che avra' il compito di pronunciarsi sui ricorsi, di, cui all'articolo 36, e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sovra ogni questione in ordine alla quale il Ministro creda di udirla.

2. Dei componenti della sezione, quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle associazioni medesime.

3. Tranne quanto e' esplicitamente stabilito col presente articolo, valgono nei riguardi della sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25.

Art. 33

1. Alle scuole superiori di agricoltura e all'Istituto forestale di Firenze potra' essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

2. Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali che vogliono apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrino di averne l'attitudine.

Art. 38

1. Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

2. Il ministro per l'agricoltura provvedera' a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, per vigilanza).

3. Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il Ministro per l'agricoltura avra' facolta' di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

Art. 39

1. I proprietari e utenti di bandite e di riserve gia' istituite devono uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.2

Art. 40

1. Le tasse contemplate dalla presente legge e tutte le altre per l'esercizio della caccia sono soggette alla addizionale pro mutilati, combattenti e vedove di guerra.

Art. 41

1. Salvo il disposto del 2° capoverso dell'articolo 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie bandite e riserve per le quali, come anche per le Reali bandite di ripopolamento, la presente legge non arreca modificazione alcuna.

2. Sono altresi' abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - De' Capitani D' Arzago -
Oviglio - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.