Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. Chiunque, con una sola azione o con piu' azioni realizzate nel corso di un triennio in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi genere, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilita' e attivita' costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attivita' del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attivita' costituite in Italia come appartenenti a non residenti.
2. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con piu' omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con le pene previste nel comma 1, quando il valore della valuta estera supera complessivamente 100 milioni di lire.
4. Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del comma 1 del presente articolo, il delitto tentato e' equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti la pena e' aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti il fatto assume carattere di particolare gravita'.
6. Nei casi previsti dai commi precedenti quando il valore dei beni che costituiscono oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto e' punito con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.
Art. 1-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1986, N. 599
Art. 2
1. Le disposizioni degli articoli 196 e 197 del codice penale si applicano anche relativamente alle multe inflitte per i delitti previsti dal presente decreto.
Art. 3
1. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente art. 1, l'amministratore o il dipendente di una azienda o istituto di credito, che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a un milione purche' l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1.
2. Se il fatto e' particolarmente grave, la pena e' dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da lire un milione a venti milioni. Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o piu' delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facolta' di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non e' stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.
3. L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiari il vero, o prospetti il falso, e' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.
4. Se il fatto e' particolarmente grave, la pena e' dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni
Art. 4
1. Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale.
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se e' indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, di una loro circostanza o della responsabilita' dell'imputato.
3. Salvo che sia offerta idonea cauzione per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale.
4. La cognizione dei reati previsti dal presente decreto appartiene al tribunale del luogo in cui e' avvenuto l'accertamento.
Art. 5
1. Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice.
2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto.
Art. 6
1. Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' inserito, dopo l'art. 20, il seguente articolo:
"Art. 20-bis - (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali). - Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonche' nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali e' sostituita quella degli organi della guardia di finanza".
Art. 6-bis
1. Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria.
Art. 7
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle persone abitualmente residenti, nel comune di Campione d'Italia e iscritte nel registro della popolazione del predetto comune, limitatamente alle disponibilita' derivanti da redditi di lavoro o di impresa e da quelli provenienti da trattamento di quiescenza o pensionistico.
Art. 8
1. Le sanzioni di carattere amministrativo prescritte in materia valutaria dalle leggi vigenti non si applicano ai fatti previsti come reato dal presente decreto. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia stata gia' irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima e' comunque irrevocabile e si converte nella sanzione pecuniaria penale nei limiti della sanzione stessa. Le cause estintive del reato e della pena non importano l'estinzione della sanzione amministrativa gia' irrogata.
2. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente decreto, il giudice, fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, determina con proprio decreto le modalita' di devoluzione allo Stato dei beni di cui al precedente comma, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana da versare al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
4. Il sequestro eseguito ai fini penali opera anche agli effetti previsti dall'articolo 3, terzo comma, ultima parte, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380.
5. Con la sentenza di assoluzione pronunziata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.
6. Nel caso previsto nella seconda parte del precedente comma, gli effetti del sequestro amministrativo cessano automaticamente ove, entro 90 giorni dalla avvenuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei cambi non provveda alla comunicazione del processo verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
Art. 9
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO -
COLOMBO - STAMMATI -
DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 59