Sez. L, Sentenza n. 1931 del 28/05/1976 (Rv. 380739 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - OMESSA ISTANZA PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - OMESSA ISTANZA PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA - IRRILEVANZA.*
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita, la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi, non costituisce un provvedimento discrezionale, ma un atto vincolato all'accertamento positivo, da parte dell'INPS, della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per la suddetta prosecuzione. Pertanto, ove risulti che, sussistendo tutti gli altri requisiti di legge, il lavoratore non avrebbe potuto, comunque, essere ammesso alla prosecuzione volontaria per la Mancanza, nel periodo richiesto dalla legge, del requisito contributivo obbligatorio e che tale Mancanza sia rapportabile in via immediata e diretta all'omessa o irregolare contribuzione assicurativa gravante sull'imprenditore, quest'ultimo e tenuto, a norma dell'art 2116 cod civ a risarcire i danni subiti dal lavoratore per non aver maturato il diritto alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria e per non aver quindi, potuto completare, attraverso detta prosecuzione, la propria posizione assicurativa per il pensionamento d'invalidita e di vecchiaia, anche nel caso che il lavoratore medesimo abbia concretamente omesso di presentare all'INPS l'istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. (V 1923/76).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 1, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 5, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 8, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 03/10/1947 num. 1302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)