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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6297 del 20/04/2012 (Rv. 621875 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Presupposti - Iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Necessità - Mancato riconoscimento da parte delle commissioni sanitarie di un grado di invalidità sufficiente - Causa esonerativa - Esclusione - Superamento del limite d'età dei cinquantacinque anni - Causa esonerativa (prima dell'eliminazione del limite d'età ex legge n. 68 del 1999) - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621875-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, l'integrazione del requisito dello stato di incollocazione al lavoro presuppone che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali del collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poiché, in realtà, è possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall'interessato, com'è confermato dal tenore dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie istituite con la stessa legge, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex artt. 12, 13, 23 e 24. Pertanto, il requisito dell'incollocazione al lavoro può prescindere dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso d'impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite d'età di cinquantacinque anni (peraltro, eliminato dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, di cui alla legge n. 68 del 1999, nell'ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato dei lavoratori più deboli).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)