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Sez. 2, Sentenza n. 943 del 10/05/1967 (Rv. 327179 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO COSTRUITO A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327179-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO COSTRUITO A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA - NECESSITA.*

La costruzione di un edificio a distanza inferiore a quella legale non costituisce diritto quesito che dispensi, in caso di sopraelevazione, dall'Obbligo di osservare le distanze prescritte e, quindi, il proprietario che sopraelevi, ove non provi il diritto ad ottenere l'arretramento del fabbricato dell'altro, deve osservare, nella sopraelevazione, la distanza legale, arretrandosi con il proprio edificio quanto e necessario per rispettarla. (Conf. 3137-63, 2590-63, 454-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)