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Sez. 2, Sentenza n. 4900 del 05/06/1987 (Rv. 453521 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI - IN GENERE - CONFERIMENTO DA PARTE DI PROCURATORE AD NEGOTIA - AMMISSIBILITÀ - ANTERIORITÀ DELLA PROCURA ALLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453521-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI - IN GENERE - CONFERIMENTO DA PARTE DI PROCURATORE AD NEGOTIA - AMMISSIBILITÀ - ANTERIORITÀ DELLA PROCURA ALLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA.*

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà che spettano al mandante e che sono inerenti e necessari all'esecuzione dello incarico ricevuto e il cui Esercizio si riflette nella sfera giuridica del mandante, compreso quello di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire, ai fini processuali, la debita procura speciale al professionista forense, a nulla rilevando che la procura a lui rilasciata dal mandante sia anteriore alla pronunzia della sentenza assoggettata ad impugnazione. (Conf 2984/84, mass n 435025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)