Sez. 1, Sentenza n. 209 del 25/01/1968 (Rv. 331084 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -IMPOSTA DI CONSUMO- ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - SOGGETTIVE - COLONIE CLIMATICHE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1961 N. 659 - CONSEGUENZE- RESTITUZIONE DI SOMME GIA PAGATE - DIVIETO - ESTENSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -IMPOSTA DI CONSUMO- ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - SOGGETTIVE - COLONIE CLIMATICHE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1961 N. 659 - CONSEGUENZE- RESTITUZIONE DI SOMME GIA PAGATE - DIVIETO - ESTENSIONE.*
La legge 19 luglio 1961, n.659, che ha esteso alle colonie climatiche la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di case di abitazione, concessa dall'art.16 della legge 2 luglio 1949, n.408, ha carattere innovativo e, pertanto, si applica ai rapporti tributari non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni. La disposizione della seconda parte dell'art.5 della legge n.659 del 1961, per cui non si fa luogo a restituzione di somme gia pagate, va intesa nel senso che e vietata la restituzione sia delle somme volontariamente versate dal contribuente, sia di quelle dallo stesso pagate coattivamente per l'effetto dell'esecutorieta di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, e sia di quelle che l'appaltatore delle imposte di consumo abbia versato al contribuente a titolo di rimborso in forza di un titolo esecutivo.*
Riferimenti normativi: Legge 19/07/1961 num. 659 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)