Sez. 1, Sentenza n. 17810 del 12/12/2002 (Rv. 559215 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Unità sanitaria locale - Legale rappresentante di struttura convenzionata - Causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, primo comma, n. 9, della legge n. 154 del 1981 - Portata applicativa - Limitazione alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale - Configurabilità - Estensione alla carica di consigliere regionale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di elettorato passivo, l'"incipit" dell'art. 2, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non va interpretato nel senso di porre una regola di carattere generale ed assoluto che sancisca l'ineleggibilità, in ordine a tutte le cariche indicate (consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale), per tutte le categorie di soggetti di volta in volta elencati nei successivi punti da 1 a 12, dovendo, invece, la norma intendersi - sia in base a criteri di ordine logico - letterale, sia alla luce del precetto costituzionale di cui all'art. 51 Cost. - nel senso che essa si limita a porre l'enunciazione di carattere generale delle cause di ineleggibilità alle cariche indicate, il cui ambito soggettivo e territoriale è poi, però, specificamente individuato nei punti anzidetti. Ne consegue che l'ineleggibilità dei soggetti di cui al punto 9 (legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate con le unità sanitarie locali) va limitata esclusivamente ai consigli - comunali e circoscrizionali - del comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l'USL di competenza e non può essere estesa alla carica di consigliere regionale. Tale interpretazione non si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., neanche a seguito del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, atteso che la trasformazione delle USL in aziende strumentali regionali, da esso introdotta, non può considerarsi tale da configurare una più penetrante ingerenza della regione nell'attività delle strutture sanitarie.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)