Sez. 3, Sentenza n. 11947 del 22/05/2006 (Rv. 591241 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Liquidazione equitativa all'esito del giudizio di valutazione della sua sussistenza - Fattispecie in tema di risarcimento del danno morale richiesto dai genitori della persona lesa in un incidente stradale in cui aveva riportato il dieci per cento di inabilità permanente.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La quantificazione del danno morale deve essere effettuata sulla base di una valutazione equitativa una volta che ne sia dimostrata tuttavia la sua sussistenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito hanno rispettato il predetto criterio richiamando regole di comune esperienza in base alle quali una inabilità permanente del dieci per cento non può avere ripercussioni psichiche nei confronti dei genitori della persona lesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)