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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 653 Procedimento relativo al divieto di soggiorno

1. Il provvedimento che vieta il soggiorno in determinati luoghi a' termini dell'articolo 233 del codice penale e' subito comunicato, a cura del pubblico ministero presso il giudice che l'ha emesso, alle Autorita' di pubblica sicurezza dei Comuni o delle Provincie in cui e' inibito il soggiorno.

2. Le Autorita' predette fanno rapporto al pubblico ministero, dal quale hanno ricevuto la comunicazione, di ogni trasgressione al divieto. Le stesse Autorita' procedono all'arresto del trasgressore e lo conducono nel luogo in cui risiede il giudice competente per deliberare sulla trasgressione. L'arresto e' mantenuto fino a quando il giudice abbia provveduto.

3. Il pubblico ministero, in base al predetto rapporto o ad altre informazioni, richiede, se occorre, il provvedimento relativo all'aggiunta della liberta' vigilata. L'Autorita' di pubblica sicurezza da' esecuzione al provvedimento del giudice di sorveglianza, curando che il trasgressore raggiunga senza ritardo la residenza da lui scelta fuori dei Comuni o delle Provincie in cui e' inibito il soggiorno.

Art. 654 Procedimento relativo alla cauzione di buona condotta

1. Quando la cauzione di buona condotta puo' essere ordinata dopo la sentenza di condanna o di proscioglimento, provvede con decreto il giudice di sorveglianza.

2. Appartiene allo stesso giudice di provvedere sulle controversie a cui puo' dar luogo l'esecuzione della detta misura di sicurezza, anche se disposta con la sentenza.

3. Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 282 e seguenti.

Libro quinto. Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Titolo primo. Disposizione generale

Art. 656 Prevalenza delle convenzioni e degli usi internazionali

1. Per quanto concerne le rogatorie, le estradizioni, gli effetti di condanne pronunciate all'estero ed altri rapporti con le Autorita' di altri Stati, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. Se si tratta di materia non regolata da tali convenzioni ed usi, si applicano le disposizioni che seguono.

Titolo secondo. Delle rogatorie

Art. 657 Trasmissione di rogatorie ad Autorita' straniere

1. Le rogatorie delle Autorita' giudiziarie italiane alle Autorita' estere per citazione od esame di testimoni, e, in genere, per atti d'istruzione o per esecuzione di provvedimenti d'istruzione, sono trasmesse per via diplomatica. Nei casi urgenti, l'Autorita' giudiziaria puo' trasmetterle direttamente ai Regi agenti diplomatici o consolari all'estero, avvertendone per via gerarchica il Ministero della giustizia.

Art. 658 Esecutorieta' delle rogatorie provenienti dall'estero

1. Le rogatorie delle Autorita' giudiziarie straniere sono rese esecutive nel territorio dello Stato, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, dalla sezione istruttoria della corte d'appello che ha giurisdizione nel luogo in cui deve procedersi agli atti domandati, quando questi non sono contrari a disposizioni di legge o ai principi generali dell'ordinamento giuridico del Regno. La sezione istruttoria provvede su requisitoria del procuratore generale con ordinanza.

2. Nell'ordinare l'esecuzione, la sezione istruttoria delega all'uopo uno dei suoi componenti ovvero il giudice istruttore o il pretore del luogo in cui gli atti devono compiersi, anche se alcuno di questi deve essere eseguito fuori del distretto della corte,

3. I testimoni, se l'Autorita' giudiziaria straniera ne ha fatto richiesta, sono esaminati previo giuramento.

4. In ogni caso per il compimento degli atti richiesti si osservano le norme stabilite in questo codice.

Art. 659 Citazione di testimoni a richiesta di Autorita' straniere

1. La citazione di testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato richiesta da un'Autorita' giudiziaria estera e' trasmessa al procuratore del Re del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione con le forme stabilite nell'articolo 175.

Art. 660 Attivita' del pubblico ministero per le rogatorie

1. L'esecuzione delle rogatorie e' promossa in ogni caso dal pubblico ministero.

Titolo terzo. Dell'estradizione

Art. 661 Poteri del Ministro della giustizia

1. Appartiene al Ministro della giustizia offrire o concedere l'estradizione di un imputato o condannato al l'estero nei casi non vietati dall'articolo 13 del codice penale e stabilire l'ordine di precedenza nel concorso di piu' domande di estradizione.

2. L'offerta e la concessione dell'estradizione sono sempre sottoposte alla condizione che l'estradato non venga giudicato per fatto diverso anteriore all'estradizione, ne' assoggettato a pena diversa da quella inflitta con la condanna per cui venne offerta o conceduta l'estradizione. Il Ministro puo' inoltre subordinare l'offerta o la concessione ad altre condizioni che ritenga opportune.

Art. 662 Garanzia giurisdizionale

1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non e' ammessa senza previa deliberazione favorevole della sezione istruttoria presso la corte d'appello, nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato.

2. Tuttavia non si fa luogo al giudizio della sezione istruttoria quando l'estradizione riguarda un solo Stato e l'imputato o condannato straniero fa domanda di essere consegnato a quello Stato.

3. La deliberazione favorevole e la domanda dell'interessato di essere consegnato allo Stato richiedente non rendono obbligatoria l'estradizione.

Art. 663 Arresto della persona offerta o richiesta per l'estradizione

1. La persona, di cui il Ministro della giustizia intende offrire o di cui e' domandata da uno Stato estero l'estradizione, e' arrestata a richiesta del Ministro della giustizia mediante ordine di cattura emesso dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal procuratore del Re del luogo in cui la persona stessa si trova.

2. L'Autorita' di pubblica sicurezza puo' eseguire l'arresto, anche senza il predetto ordine, quando ha notizia dell'esistenza di un mandato di cattura o di un altro atto equivalente dell'Autorita' giudiziaria straniera e vi e' sospetto di fuga.

3. Il Ministro della giustizia deve essere in ogni caso immediatamente informato dell'arresto eseguito e puo' autorizzare il procuratore generale a scarcerare provvisoriamente l'estradando, con le cautele che ritiene opportune.

4. L'Autorita' che procede all'arresto deve sottoporre a sequestro tutto cio' che puo' costituire corpo del reato.

Art. 664 Atti informativi preliminari

1. L'arrestato e' senza ritardo presentato al procuratore del Re o al pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto.

2. Il procuratore del Re o il pretore, dopo averne accertata l'identita' personale, provvede perche' l'arrestato sia posto a disposizione del procuratore generale a cui spetta promuovere il giudizio.

Art. 665 Perenzione dell'arresto

1. L'arrestato e' posto in liberta' qualora, entro sessanta giorni dall'arresto se lo Stato richiedente e' in Europa, o entro novanta giorni se e' fuori di Europa, non siano pervenuti al Ministro della giustizia i documenti sui quali si fonda la domanda di estradizione.
Questi termini possono essere prorogati su richiesta del Governo estero per una sola volta e per un tempo non superiore a un mese.

2. La proroga e' disposta dal Ministro della giustizia. L'arresto non e' soggetto ai termini predetti quando il Ministro della giustizia intende offrire l'estradizione.

Art. 666 Procedimento davanti alla sezione istruttoria

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato promuove con richiesta il giudizio della sezione istruttoria e nomina un difensore all'interessato che non abbia un difensore di fiducia.

2. Il presidente della sezione istruttoria delega un consigliere per l'istruzione il quale compie tutti gli accertamenti necessari e puo' disporre, anche per mezzo del Ministero della giustizia, le indagini che ritiene opportune.

3. Compiuta l'istruzione, gli atti sono comunicati al procuratore generale che presenta le sue requisitorie scritte alla sezione istruttoria.

4. Dopo che queste sono state presentate si procede al deposito nella cancelleria degli atti, dei documenti e delle cose sequestrate. Si osservano le disposizioni dell'articolo 372.

5. Trascorso il termine stabilito nello stesso articolo 372 o quello prorogato, il presidente della sezione istruttoria fissa il giorno per la deliberazione, con decreto da comunicarsi al pubblico ministero e da notificarsi al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la deliberazione, a pena di nullita'.

Art. 667 Deliberazione e sentenza

1. La sezione istruttoria delibera in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il difensore se si presenta e l'imputato o condannato se ne ha fatto domanda.

2. Essa esamina se ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo 13 del codice penale e nella convenzione internazionale che si tratta di applicare. Qualora non esista convenzione o questa non disponga diversamente, esamina inoltre se dagli atti e documenti comunicati risultano sufficienti indizi di reita' ovvero se e' accertata l'avvenuta condanna.

3. Quando la deliberazione e' favorevole all'estradizione, la sezione istruttoria decide se possono essere consegnati, in tutto o in parte, al Governo estero i documenti e le cose sequestrate.

4. La decisione e' pronunciata con sentenza, e si osservano le disposizioni dell'articolo 151.

Art. 668 Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza della sezione istruttoria il procuratore generale e l'interessato possono ricorrere alla corte di cassazione anche per il merito.

2. La corte di cassazione assunte le informazioni e compiute le indagini che ritiene necessarie, delibera in camera di consiglio con sentenza.

Art. 669 Liberazione dell'arrestato. Nuova offerta o domanda

1. Se il giudice con sentenza irrevocabile decide di non doversi offrire o concedere l'estradizione, il procuratore generale ordina che l'arrestato sia posto in liberta' e ne informa immediatamente il Ministro della giustizia. La liberazione e' pure ordinata quando in qualsiasi caso il Ministro della giustizia ha deciso di non dar corso all'estradizione.

2. La sentenza con la quale si e' deciso di non doversi offrire o concedere l'estradizione non impedisce un'ulteriore offerta o domanda fondata sopra elementi che non siano gia' stati valutati dal giudice.

Art. 670 Esecuzione dell'atto d'estradizione

1. L'estradizione e' sospesa se l'imputato o condannato deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo di quello a cui si riferisce l'estradizione, salvo che il Ministro della giustizia ritenga di consegnarlo temporaneamente allo Stato richiedente ovvero di convenire con questo che la pena che dovrebbe scontarsi nel territorio dello Stato abbia esecuzione all'estero.

2. Negli altri casi e' dato corso all'estradizione quando la persona da estradare e' stata prosciolta con sentenza divenuta irrevocabile o ha terminato di scontare la pena nel territorio dello Stato.

3. Le misure di sicurezza personali, alle quali il prosciolto o il condannato estradato e' stato sottoposto nel territorio dello Stato, si applicano quando l'individuo vi ritorna per qualsiasi causa.

4. Nondimeno, se sono decorsi cinque anni dalla consegna e non si tratta di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza, l'esecuzione della misura di sicurezza e' subordinata al riesame delle condizioni della persona ritornata nel territorio dello Stato, per accertare se essa e' tuttora socialmente pericolosa.

Art. 671 Estradizione dall'estero

1. Quando occorre chiedere a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o fu pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. L'estradizione puo' essere chiesta di propria iniziativa dal Ministro della giustizia.

Titolo quarto. Del riconoscimento delle sentenze penali straniere

Art. 672 Riconoscimento delle sentenze penali straniere richiesto dal pubblico ministero

1. Il Ministero della giustizia, quando riceve sentenze penali di condanna o di proscioglimento pronunciate all'estero contro le persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo 604, ordinate le debite iscrizioni, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello, nel distretto della quale ha sede il competente ufficio del casellario, il contenuto tradotto in lingua italiana delle sentenze medesime con gli atti che vi siano allegati e le informazioni del caso.

2. Il procuratore generale, ricevuta la detta comunicazione, esamina se sia da richiedere il riconoscimento della sentenza straniera, a norma e per gli effetti delle disposizioni contenute nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 12 del codice penale. All'uopo puo' chiedere per mezzo del Ministero della giustizia alle Autorita' estere competenti tutte le informazioni che ritiene opportune.

3. Se ritiene di dover domandare il riconoscimento della sentenza presenta richiesta scritta alla corte d'appello.

Art. 673 Riconoscimento delle sentenze penali straniere domandato da privati

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio nello Stato le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandarne il riconoscimento alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.