Sez. 6, Sentenza n. 4636 del 28/02/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201149 - 01
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere | Reato abituale - Ipotesi di contestazione con invocazione soltanto della data iniziale - Sviluppo della fattispecie emersa in dibattimento - Contestazione - Necessità.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere
Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) non costituisce reato permanente, bensì reato abituale. Ne consegue la inapplicabilità del principio secondo cui l'intrinseca idoneità del reato permanente a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che, quando nel capo di imputazione sia indicata soltanto la data iniziale e non quella della cessazione della permanenza, l'originaria contestazione si estende all'intero sviluppo della fattispecie criminosa, con la conseguenza che l'imputato è chiamato a difendersi, oltre che in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, anche in ordine a quella successiva emergente dall'istruttoria dibattimentale, senza necessità di una ulteriore specifica contestazione da parte del Pubblico Ministero. Nel reato abituale, invece, i fatti nuovi acclarati in dibattimento, specialmente quando questo si svolga a distanza di anni dalla denuncia, devono essere sempre contestati all'imputato, sia che servano a perfezionare o ad integrare la fattispecie criminosa rispettivamente enunciata nel capo di imputazione, sia - e a maggior ragione - che costituiscano una serie autonoma unificabile alla precedente per vincolo di continuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)