Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Testo in vigore al
Art. 12
1. Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto e' disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati.3
2. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione.3
3. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accreditera' al Fondo adeguamento pensioni.
4. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338.
Art. 13
1. Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
2. L'indennita' non puo' essere inferiore a L. 22.500 ne' superiore a L. 67.500.
3. In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
4. L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'.
Art. 14
1. Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarieta' sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.
2. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilita'.
3. Le gestioni del Fondo di integrazione, relative alla assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.
4. Le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.
5. Le attivita' e le passivita' del Fondo di solidarieta' sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
6. Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarieta' sociale.
7. Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
8. L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' - la natalita', soppressa con l'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' devoluto all'Ente nazionale per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
Art. 15
1. I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.
2. Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
3. Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo.13 Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.
Art. 16
1. All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'art. 10, e' ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:
a) datori di lavoro.......... 50 per cento
b) lavoratori................ 25 "
c) Stato..................... 25 "
2. La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 e' sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.
Art. 17
1. Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' riferito alle retribuzioni medie stesse.
2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data dal 1 gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sara' entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.
4. Le modalita' per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali.
5. Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo e' determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il concorso dello Stato e' versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dello ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sara' fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
Art. 18
1. Il tre per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio e destinato alla costituzione di una speciale riserva.
2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.
3. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'art. 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
Art. 19
1. Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario e' nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Art. 20
1. Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennita' di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.
Art. 21
1. Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.
3. Per la determinazione della misura e delle modalita' di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.
Art. 22
1. Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Art. 23
1. Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.
2. Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
3. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
4. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge o punito con la multa da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
5. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
Art. 24
1. Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.
2. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente art. 23.
Titolo III. Disposizioni transitorie e finali
Art. 25
1. Fermi restando i requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1 gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:
=====================================================================
|Aliquota ridotta del| |Aliqota ridotta del|
|periodo minimo di | |periodo minimo di |
|contribuzione per la | |contribuzione per |
|pensione di | |la pensione di |
|----------------------| |---------------------|
| inva- | vecchiaia | | inva- | vecchiaia |
|lidita | | | lidita | |
|----------|-----------| |---------|-----------|
1952..........| 1/5 | 1/15 | 1957....| 3/5 | 7/15 |
1953..........| 2/5 | 2/15 | 1958....| 3/5 | 8/15 |
1954..........| 2/5 | 3/15 | 1959....| 4/5 | 9/15 |
1955..........| 2/5 | 4/15 | 1960....| 4/5 | 11/15 |
1956..........| 3/5 | 5/15 | 1961....| 4/5 | 13/15 |
Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.
Per coloro che si avvalgono della facolta' di prosecuzione
volontaria, di cui al precedente art. 5, nel periodo di validita' delle disposizioni di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art. 26
1. E' garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa, di lire 3600 annue.
2. L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.
Art. 27
1. L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in eta' superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attivita' retribuita alle dipendenze altrui.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338.
Art. 28
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, devono, entro un anno dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sara' rimborsato.
3. Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'art. 57 succitato, potra' chiedere la liquidazione della pensione di invalidita' solo dopo aver versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.
Art. 29
1. Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.
2. Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:
1) i contributi versati sino a tutto il 1914:
3. 400 volte il loro importo;
4. i contributi versati dal 1915 al 1918:
5. 300 volte il loro importo;
6. i contributi versati dal 1919 al 1922:
7. 200 volte il loro importo;
8. i contributi versati dal 1923 al 1937:
9. 100 volte il loro importo;
10. i contributi versati dal 1938 al 1939:
11. 50 volte il loro importo;
12. i contributi versati dal 1940 al 1942:
13. 40 volte il loro importo;
14. i contributi versati dal 1943 al 1945:
15. 30 volte il loro importo;
16. i contributi versati dal 1946 al 1947:
17. 5 volte il loro importo.
18. I contributi versati dal 1 gennaio 1948 in poi sono computati alla pari.
19. Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.
20. Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della presente legge.
Art. 30
1. In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita' della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.
Art. 31
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 e' ripartito, in deroga a quanto disposto dall'art. 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:
a) datori di lavoro................. 55 per cento
b) lavoratori....................... 20 "
c) Stato............................ 25 "
In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 10 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori e' ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori.
Per i lavoratori agricoli, e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma e' stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:
a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:
datori di lavoro..................... L. 33,26
lavoratori........................... " 12,10b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:
1) datori di lavoro..................... L. 26,80
2) lavoratori........................... " 9,74
c) per ogni giornata di bracciante uomo:
- datori di lavoro..................... L. 40,28
- lavoratori........................... " 14,65
d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:
1) datori di lavoro..................... L. 31,78
2) lavoratori........................... " 11,56
Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art. 21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) per l'assicurazione contro la tubercolosi 2,60%
b) per l'assicurazione contro la disoccupa-
zione............................................ 2 - %
La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, e' stabilita per il settore agricolo come segue:
a) per ogni giornata di salariato fisso:
uomo................................. L. 9,24
donna o ragazzo...................... " 7,71
b) per ogni giornata di bracciante:
- uomo................................. L. 15,40
- donna o ragazzo...................... " 7,71
c) per ogni giornata di colono o mezza-
dro.................................. L. 4,82
Art. 32
1. All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:
a) per l'esercizio 1951-52, si fara' fronte coi fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso;
b) per l'esercizio 1952-53, si fara' fronte coi fondi iscritti al capitolo n. 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 14 della presente legge, nonche' coi fondi di cui al capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.