Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 12/10/1972 (Rv. 360764 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - RATIO DELL' ART 111 COD PROC CIV - PRECLUSIONI DA ESSO DERIVANTI - PRESUPPOSTI - PROCESSO ESTINTO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - RATIO DELL' ART 111 COD PROC CIV - PRECLUSIONI DA ESSO DERIVANTI - PRESUPPOSTI - PROCESSO ESTINTO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La ratio dell'art 111 cod proc civ risiede nell'esigenza di evitare il conflitto di giudicati, donde la preclusione - per l'avente causa a titolo particolare - di iniziare un giudizio identico a quello che sia stato promosso dal suo autore. Siffatta preclusione e condizionata al presupposto che i due giudizi abbiano in comune il petitum e la causa petendi, nonche alla pendenza del primo processo, in guisa da poter culminare in un giudicato; il che non puo darsi (fuori delle ipotesi degli artt 310, secondo comma, e 338 cod proc civ, nelle quali il giudicato si Forma proprio con l'Estinzione) nel caso di un processo perento od estinto. (V 708'64; 1288'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)