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Sez. 1, Sentenza n. 3897 del 06/12/1969 (Rv. 344304 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344304-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*

Il giudice non ha l'Obbligo di motivare il diniego di ulteriori prove, quando dalla decisione adottata risulta che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza dell'esistenza o meno dei fatti posti a fondamento della domanda o della eccezione. (Conf 283-67, massima n 326082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)