Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento alle professioni di avvocato e di procuratore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Nessuno puo' assumere il titolo, ne' esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non e' iscritto nell'albo professionale.
2. Conservano tuttavia Il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnita'.
3. La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca piu' grave reato, e' punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale a nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.
Art. 2
1. Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e' necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali.
2. Non si puo' essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.
Art. 3
1. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e' incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualita' di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
2. E anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
3. E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
4. Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle Universita' e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.
Art. 4
1. Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture del Regno.
2. Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio puo' essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33.
Art. 5
1. I procuratori possono esercitare la professione davanti alla Corte d'appello, alle Sezioni distaccate della stessa Corte ed a tutti i Tribunali e le Preture del distretto in cui e' compreso il Tribunale al quale sono assegnati.
Art. 6
1. Nei giudizi penali davanti al Tribunale, alla Corte d'appello ed alla Corte d'assise il patrocinio dell'imputato e' riservato agli avvocati: i procuratori possono rappresentare la parte civile.
2. Il patrocinio dell'imputato e' consentito tuttavia anche ai procuratori davanti ai Tribunali del distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, nel quale e' compreso il Tribunale al quale sono assegnati.
Art. 7
1. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.
2. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
3. Nulla e' innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.
Art. 8
1. I laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle Preture del distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di provincia.9
2. I praticanti procuratori sono iscritti in un registro speciale, che e' tenuto dal Direttorio del Sindacato Fascista degli avvocati e dei procuratori riconosciuto per il Tribunale nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Direttorio medesimo.
3. Essi non possono esercitare il patrocinio davanti alle Preture a norma del primo comma del presente articolo se prima non hanno giurato.
4. Il giuramento e' prestato davanti al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui il praticante e' iscritto, secondo la formula seguente:
«Giuro di adempiere i miei doveri professionali con «lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia e per «gli interessi superiori della Nazione».
Art. 9
1. Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Direttorio del Sindacato, il procuratore puo', sotto la sua responsabilita', procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.
2. Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
3. Il procuratore puo' anche, sotto la sua responsabilita', farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico e' dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
4. Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza puo' essere conferita ad un praticante procuratore.
Art. 10
1. Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale e' assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, puo' autorizzarlo a risiedere in un'altra localita' del circondario, purche' egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
Art. 11
1. Il procuratore non puo', senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
Art. 12
1. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignita' e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.
2. Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
3. Il giuramento e' prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere i miei doveri professionali con «lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli «interessi superiori della Nazione».
Art. 13
1. Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su cio' che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto e' disposto nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale.
Art. 14
1. I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti, loro denunciati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri ,dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui e' richiesto a termini delle disposizioni vigenti ;
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione e' promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.
2. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 193, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, no. minati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale. Il Comitato e' composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.
Art. 15
1. L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali.
Titolo II. Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.
Art. 16
1. Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianita' per ciascun professionista.
2. Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.
3. E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.
4. Gli albi riveduti debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro delle corporazioni ed ai Capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.
5. Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.
6. Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.