Sez. 1, Sentenza n. 931 del 04/04/1973 (Rv. 363298 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - MANCANZA DI RESIDENZA DICHIARATA O DI DOMICILIO ELETTO - IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - MANCANZA DI RESIDENZA DICHIARATA O DI DOMICILIO ELETTO - IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE.*
La regola generale sancita nell'art 330 cod proc civ, secondo cui l'impugnazione, in difetto di residenza dichiarata o di domicilio eletto, va notificata presso il procuratore costituito, non e derogata, in materia elettorale, dall'art 82'2, comma secondo, della legge 23 dicembre 1966 n 1147. Quest'ultima norma infatti, col disporre che il ricorso 'deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessatè, stabilisce che la notificazione debba essere fatta alle parti che abbiano interesse a resistere alla impugnazione, ma non gia alle parti personalmente. Mentre, quando la legge prescrive tale ultima Forma di notificazione, la menziona espressamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)