Sez. 3, Sentenza n. 5767 del 10/06/1998 (Rv. 516317 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE | Concorso della colpa concreta del danneggiato - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE
È ammissibile il concorso tra la colpa presunta del proprietario di immobili, ex art. 2053 cod. civ., e la colpa accertata in concreto del danneggiato, il quale con la propria condotta abbia agevolato od accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)