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Sez. 2, Sentenza n. 273 del 13/02/1963 (Rv. 260349 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - DISTANZE LEGALI - PER LA APERTURA - IN GENERE - DI VEDUTE DIRETTE - ART 905 ULTIMO COMMA COD CIV - AMBITO DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1963-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260349-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - DISTANZE LEGALI - PER LA APERTURA - IN GENERE - DI VEDUTE DIRETTE - ART 905 ULTIMO COMMA COD CIV - AMBITO DI APPLICABILITA.*

L'esenzione dall'Obbligo del rispetto della distanza stabilita dall'ultimo comma dell'art 905 cod civ per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino non e limitata al solo caso dell'inserimento tra i due fondi di una via pubblica, ma va estesa anche al caso in cui tra le due proprieta fronteggiantisi esista una strada privata soggetta a servitu pubblica di passaggio, al caso cioe in cui il pubblico transito si eserciti su una porzione di terreno appartenente ad uno dei frontisti. Quel che importa, ai fini della esenzione, non e l'appartenenza del suolo, su cui il passaggio si esercita, ad un ente pubblico o ad un privato, ma la pubblicita dell'uso al quale quel passaggio e destinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)