Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 87,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale [2],
considerando che in virtú del regolamento n. 141 del Consiglio, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio nel settore dei trasporti [3], detto regolamento n. 17 [4] non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti che hanno per effetto la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto o la ripartizione del mercato dei trasporti, né si applica alle posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 86 del trattato sul mercato dei trasporti;
considerando che per quanto riguarda i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, tale non applicazione è limitata al 30 giugno 1968 in virtú del regolamento n. 1002/67/CEE [5];
considerando che la definizione di regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituisce uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale;
considerando che, nel determinare le regole di concorrenza per questi settori, occorre tener conto degli aspetti peculiari dei trasporti;
considerando che, in relazione al fatto che le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è necessario mettere in grado le imprese di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso;
considerando che l'instaurazione di un regime di concorrenza per i trasporti richiede che vi si includano nella stessa misura il finanziamento e l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto per l'esercizio in comune di taluni gruppi di imprese, nonché talune operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile;
considerando che, per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all'interno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima, per i suddetti tre modi di trasporto, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero avere tali effetti;
considerando che determinati tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti che hanno soltanto per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica possono essere sottratti al divieto delle intese poiché contribuiscono a migliorare la produttività; che in base all'esperienza acquisita ed in seguito all'applicazione del presente regolamento, il Consiglio potrà essere indotto a modificare, su proposta della Commissione, l'elenco di questi tipi di accordi;
considerando che, per favorire un miglioramento della struttura talvolta troppo frazionata della professione nei settori dei trasporti su strada e per via navigabile, è anche opportuno esentare dal divieto delle intese gli accordi, decisioni e pratiche concordate dirette all'istituzione o al funzionamento di raggruppamenti di imprese di questi due modi di trasporto che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività di trasporto, ivi incluso il finanziamento o l'acquisto in comune di materiale o di forniture di trasporto per l'esercizio in comune; che questa esenzione di natura generale può essere accordata soltanto a condizione che la capacità totale di carico di un raggruppamento non superi un massimo determinato e che la capacità individuale delle imprese che aderiscono al raggruppamento non superi determinati limiti stabiliti in modo da evitare che una di esse possa trovarsi in posizione dominante all'interno del raggruppamento; che la Commissione deve tuttavia avere la possibilità d'intervenire, qualora, in casi determinati, tali accordi abbiano effetti incompatibili con le condizioni previste perché un'intesa possa essere riconosciuta lecita e costituiscano un abuso dell'esenzione; che nondimeno il fatto che il raggruppamento disponga di una capacità totale di carico superiore al massimo fissato, o che non possa usufruire dell'esenzione di natura generale a causa della capacità individuale delle imprese che aderiscono al raggruppamento, non esclude che possa trattarsi di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata leciti nella misura in cui rispondono alle condizioni richieste a tal fine dal presente regolamento;
considerando che quando un accordo, una decisione o una pratica concordata contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi di trasporto o a promuovere, sui mercati soggetti a forte fluttuazione nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o ad aumentare la produttività delle imprese, o a promuovere il progresso tecnico ed economico, occorre poter dichiarare inapplicabile il divieto, a condizione, tuttavia, che l'accordo, la decisione o la pratica concordata prendano in considerazione in misura equa gli interessi degli utenti dei trasporti, non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi summenzionati e non diano alle imprese di trasporto la possibilità di eliminare la concorrenza su una parte importante del mercato dei trasporti in questione, tenuto conto anche della concorrenza di sostituzione degli altri modi di trasporto;
considerando che, fino a quando il Consiglio non avrà posto in applicazione, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le misure atte a garantire la stabilità del mercato dei trasporti e a condizione che il Consiglio stesso costati uno stato di crisi, è opportuno autorizzare sul mercato in questione gli accordi che si rendono necessari per ridurre le perturbazioni derivanti dalla struttura del mercato dei trasporti;
considerando che occorre che nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, gli Stati membri non emanino né mantengano misure contrarie al presente regolamento per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi; che è del pari opportuno che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale vengano sottoposte alle disposizioni del presente regolamento entro i limiti in cui l'applicazione di esse non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata, senza tuttavia che lo sviluppo degli scambi ne sia pregiudicato in misura contraria agli interessi della Comunità; che la Commissione deve avere la possibilità di vigilare sull'applicazione di tali principi e di rivolgere a questo scopo agli Stati membri le direttive e le decisioni appropriate;
considerando che è opportuno determinare le modalità di applicazione delle regole fondamentali stabilite dal presente regolamento in modo tale che esse assicurino una sorveglianza efficace semplificando nella misura del possibile il controllo amministrativo e che rispondano all'esigenza di sicurezza giuridica delle imprese;
considerando che spetta in primo luogo alle imprese stesse di valutare ciò che prevale negli accordi, decisioni o pratiche concordate, tra gli effetti restrittivi della concorrenza e gli effetti economicamente benefici che sono ammessi a giustificazione di tali restrizioni e quindi apprezzare, sotto la propria responsabilità, il carattere illecito o lecito di tali accordi, decisioni o pratiche concordate;
considerando che è quindi opportuno permettere alle imprese di concludere o applicare accordi senza dover renderli noti, esponendoli cosí al rischio di una nullità retroattiva qualora questi accordi vengano esaminati a seguito di una denuncia o ad un intervento d'ufficio della Commissione, ma senza pregiudicare la possibilità che questi accordi siano retroattivamente dichiarati leciti, nell'ipotesi di tale esame a posteriori;
considerando tuttavia che le imprese possono, in taluni casi, richiedere l'assistenza delle autorità competenti per assicurarsi della conformità dei loro accordi, decisioni o pratiche concordate alle disposizioni in vigore; che a tal fine è opportuno mettere a loro disposizione una procedura basata sulla presentazione di una domanda alla Commissione e sulla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del contenuto essenziale di questa domanda, in modo che i terzi interessati possano comunicare le loro osservazioni in merito all'accordo in questione; che, in assenza di denunce da parte degli Stati membri o dei terzi interessati e laddove la Commissione non comunichi entro un termine stabilito alle imprese che hanno introdotto la domanda che esistono seri dubbi quanto al carattere lecito dell'accordo in questione, l'accordo deve essere considerato esente dal divieto per il periodo precedente e per i successivi tre anni;
considerando che, stante il carattere eccezionale degli accordi resi necessari per ridurre le perturbazioni inerenti alla struttura del mercato dei trasporti, in caso di crisi costatata dal Consiglio, è opportuno sottoporre le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per tale accordo all'obbligo di notificarlo alla Commissione; che è opportuno che l'autorizzazione della Commissione abbia effetto soltanto a decorrere dalla data della sua adozione, che la validità di tale autorizzazione non oltrepassi tre anni a decorrere dalla costatazione dello stato di crisi da parte del Consiglio e che il rinnovo della decisione sia subordinato ad un rinnovo della costatazione dello stato di crisi da parte del Consiglio; che comunque l'autorizzazione deve cessare di essere valida al piú tardi sei mesi dopo che il Consiglio abbia posto in applicazione le misure appropriate per garantire la stabilità del mercato dei trasporti al quale l'accordo si riferisce;
considerando che, al fine di assicurare un'applicazione uniforme, nel mercato comune, delle regole di concorrenza per i trasporti, è necessario fissare le regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali regole;
considerando che a tale scopo la Commissione deve ottenere il concorso delle autorità competenti degli Stati membri e disporre inoltre, in tutto il territorio del mercato comune, del potere di chiedere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per individuare gli accordi, le decisioni, le pratiche concordate e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante vietati dal presente regolamento;
considerando che se nell'applicazione del regolamento ad un caso specifico sorgono, a giudizio di uno Stato membro, problemi di principio inerenti alla politica comune dei trasporti, è opportuno che tali problemi di principio possano essere esaminati dal Consiglio; che è opportuno che il Consiglio possa essere chiamato ad esaminare qualsiasi problema di carattere generale posto dall'attuazione della politica della concorrenza nel settore dei trasporti; che deve essere prevista una procedura atta a garantire che la decisione ai fini dell'applicazione del regolamento ai casi specifici sarà emessa dalla Commissione soltanto previo esame dei problemi di principio da parte del Consiglio e tenendo conto degli orientamenti che si delineeranno;
considerando che al fine di adempiere al compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione deve essere autorizzata a rivolgere alle imprese o alle associazioni di imprese raccomandazioni e decisioni dirette a far cessare le infrazioni alle disposizioni del regolamento che vietano determinati accordi, decisioni o pratiche;
considerando che devono essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora l'osservanza dei divieti previsti dal regolamento e l'adempimento degli obblighi cui sono soggette le imprese e le associazioni di imprese in forza di esso;
considerando che occorre garantire il diritto delle imprese interessate a essere sentite dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese;
considerando che è opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali sono inflitte ammende o penalità di mora;
considerando che è opportuno ritardare di sei mesi l'entrata in vigore del divieto previsto dal regolamento nei riguardi degli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del presente regolamento al fine di facilitare l'adattamento delle imprese alle sue disposizioni.
considerando che sarà opportuno procedere, in seguito alle discussioni che avranno luogo con gli Stati terzi, firmatari della Convenzione riveduta di Mannheim ed entro un termine adeguato a decorrere dalla chiusura di tali discussioni, agli adattamenti dell'insieme del regolamento che risultassero necessari, tenuto conto degli obblighi derivanti dalla Convenzione riveduta di Mannheim;
considerando che sarà opportuno apportare al regolamento le modifiche che potranno risultare necessarie in funzione dell'esperienza acquisita in un periodo di tre anni; che in particolare sarà necessario esaminare, tenuto conto dell'evoluzione della politica comune dei trasporti in detto periodo, se sia opportuno estendere l'applicazione del regolamento agli accordi, alle decisioni, alle pratiche concordate e allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti che non pregiudicano il commercio tra Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Disposizioni di principio
Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.
Art. 2
Divieto delle intese Fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 6, sono incompatibili con il mercato comune e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare l'offerta di trasporto, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
c) ripartire il mercato dei trasporti,
d) applicare condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, cosí da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano nessun nesso con la prestazione di trasporto.
Art. 3
Eccezione legale per gli accordi tecnici
1. Il divieto di cui all'articolo 2 non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnici mediante:
a) l'applicazione uniforme di norme e di tipi per il materiale, gli approvvigionamenti per i trasporti, i mezzi di trasporto e gli impianti fissi;
b) lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dei trasporti, del personale, del materiale, dei mezzi di trasporto e degli impianti fissi;
c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;
d) l'instradamento di trasporti eseguiti a mezzo di un solo modo di trasporto sugli itinerari piú razionali dal punto di vista dell'esercizio;
e) il coordinamento degli orari di trasporto su itinerari successivi;
f) il raggruppamento di spedizioni isolate;
g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e condizioni di trasporto.
2. Se necessario, la Commissione presenterà al Consiglio proposte dirette ad ampliare o a ridurre l'elenco di cui al paragrafo 1.
Art. 4
Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese
1.
Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 2 sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto:
— la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto,
— il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, purché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di tali raggruppamenti
— 10.000 tonnellate per i trasporti su strada,
— 500.000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.
e quando la capacità totale di carico del raggruppamento non superi:
La capacità individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1.000 tonnellate per i trasporti su strada o 50.000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.
2. Se l'esecuzione degli accordi, decisioni o pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in casi determinati, effetti che sono incompatibili con le condizioni previste all'articolo 5 e che costituiscono un abuso dell'esenzione dal divieto di cui all'articolo 2, le imprese e associazioni di imprese possono essere obbligate a porre fine a tali effetti.
Art. 5
Non applicabilità del divieto
Il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile, con effetto retroattivo,
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
— a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o
— a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o
— ad aumentare la produttività delle imprese, o
— a promuovere il progresso tecnico o economico
a) imporre alle imprese di trasporti interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi.
che contribuiscano prendendo in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti ed evitando di
Art. 6
Accordi destinati a ridurre le perturbazioni derivanti dalla struttura del mercato dei trasporti
1. Fintanto che il Consiglio non avrà posto in applicazione, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le misure atte a garantire la stabilità di un mercato dei trasporti, il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate la cui natura è tale da ridurre le perturbazioni su tale mercato.
2. Una decisione di non applicazione del divieto di cui all'articolo 2, presa conformemente alla procedura dell'articolo 14, può essere adottata solo dopo che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, ovvero all'unanimità se uno Stato membro ritiene che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 3, dell trattato, abbia costatato, in base ad una relazione della Commissione, uno stato di crisi su tutto il mercato dei trasporti o su parte di esso.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, la decisione di non applicazione del divieto di cui all'articolo 2 è subordinata alla condizione che
a) gli accordi, decisioni o pratiche concordate non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per la riduzione delle perturbazioni e
b) non diano a queste imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti in parola.
Art. 7
Nullità degli accordi e decisioni
Gli accordi e decisioni, vietati in virtú delle disposizioni precedenti, sono nulli di pieno diritto.
Art. 8
Divieto dello sfruttamento abusivo di posizioni dominanti
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi o condizioni di trasporto non equi,
b) nel limitare l'offerta di trasporto, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosí per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la prestazione di trasporto.
Art. 9
Imprese pubbliche
1. Nel settore dei trasporti, gli Stati membri non emanano né mantengono nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle disposizioni degli articoli precedenti.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme degli articoli precedenti, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e rivolge, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
Art. 10
Procedure su denuncia o d'ufficio
La Commissione avvia le procedure al fine di far cessare un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 8, nonché la procedura ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, su denuncia o d'ufficio. Sono autorizzati a presentare denuncia a tal fine:
a) gli Stati membri,
b) le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengano di avervi interesse.
Art. 11
Espletamento delle procedure su denuncia o d'ufficio
1.
Se la Commissione costata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 8, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione costatata.
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al comma precedente, può rivolgere alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 2.
3. Se la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 8, nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica, essa emette una decisione che respinge la denuncia come infondata, se la procedura è stata avviata su denuncia.
4. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfa alle condizioni previste agli articoli 2 e 5, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 5. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.