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Sez. 4, Sentenza n. 33705 del 11/07/2024 Ud. (dep. 05/09/2024) Rv. 286953-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Committente di opere da realizzarsi in appalto - Posizione di garanzia - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286953-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).

Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)