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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 101 del 1985

Decisione
decisa il 1985-03-29, depositata il 1985-04-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:101
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10808

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
  • Urbanistica
  • Programmi di edilizia abitativa
  • Ricorso della regione liguria
  • Tardivo deposito
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795, nella parte in cui prevedono la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, proposta dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 81 Cost.. Infatti, il ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Norme impugnate

  • art. 4 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795
  • art. 11 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795
  • art. 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795
  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 del d.P.R. 1 dicembre 1984. n. 795 recante "Misure amministrative e finanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa" promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 28 dicembre 1984, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1985 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1985. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri: udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione, degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795 (misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), nella parte in cui, prevedendo la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, invadono la sfera di competenza esclusiva regionale in materia di "edilizia residenziale pubblica", determinando inoltre arbitrarie discriminazioni tra gli sfrattati e le altre categorie aspiranti ad una abitazione di edilizia sovvenzionata.
punto 2
Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 28 dicembre 1984, è stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale l'8 gennaio 1985 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze