Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22387 del 02/11/2015 (Rv. 637040 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza di rigetto - Appellabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Nel procedimento sommario di cognizione, anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità "secundum eventum litis".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)