Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26396 del 29/09/2021 (Rv. 662435 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Liquidazione coatta amministrativa - Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del commissario liquidatore - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Onere del commissario di provare la conoscenza del procedura da parte del ricorrente - Sussistenza - Pubblicazione del provvedimento che ordina la liquidazione in G.U. - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda cd. "supertardiva" il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 207 l.fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, essendo onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il medesimo creditore abbia comunque avuto notizia dell'apertura della procedura, restando peraltro irrilevante l'intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che ordina la liquidazione.
Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 197, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)