diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3372 del 19/10/1968 (Rv. 336404 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336404-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio espresso dal giudice di merito - agli effetti della exceptio inadimpleti contractus in un contratto con prestazioni corrispettive- in ordine alla Rilevanza, alla proporzionalita ed alla gravita dell'inadempimento di uno dei contraenti ed alla Rilevanza, tenuita ed incolpevolezza dell'altro - costituisce, al pari di quello sulla utilita o nella superfluita di un mezzo di prova in relazione agli elementi gia acquisiti alla causa, apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici. (V. 858-66, 653-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)