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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24162 del 13/10/2017 (Rv. 645789 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudicato esterno - Natura - Interpretazione - Criteri - Portata del giudicato - Determinazione- Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645789-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Il giudicato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto una domanda di ammissione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa, disattesa formalmente con declaratoria di inammissibilità, contenente, al di là della formula adoperata, un rigetto per insussistenza del diritto di regresso azionato, al quale conseguiva l’inammissibilità, in quanto coperta dal giudicato, di una seconda ed analoga domanda di insinuazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)