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Sez. 2, Sentenza n. 2184 del 06/11/1978 Ud. (dep. 01/03/1979) Rv. 141262 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - LEGITTIMITA DELL'ORDINE DI CONVOCAZIONE DELL'INDIZIATO DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA DI NON RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO - DISTINZIONE DELLE DUE FIGURE.*
Stato
decisa il 1978-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141262-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - LEGITTIMITA DELL'ORDINE DI CONVOCAZIONE DELL'INDIZIATO DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA DI NON RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO - DISTINZIONE DELLE DUE FIGURE.*

E legittimo l'ordine di convocazione davanti alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art 650 cod pen, di una persona indiziata di uno specifico reato. La facolta dell'indiziato o dell'imputato di non rispondere allo interrogatorio non esime dall'Obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, trattandosi di fatti giuridici distinti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)