diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 3209 del 02/10/1978 Cc. (dep. 18/11/1978) Rv. 140402 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - NECESSITA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA E DELL'AVVISO AL DIFENSORE - NOTIFICA PRESSO L'ABITAZIONE - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1978-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140402-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - NECESSITA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA E DELL'AVVISO AL DIFENSORE - NOTIFICA PRESSO L'ABITAZIONE - NULLITA ASSOLUTA.*

La Forma di notificazione prevista dall'art 173 cod proc pen per l'imputato latitante od evaso non ammette equipollenti, salvo il caso di consegna dell'atto a mani dell'imputato. Pertanto la notifica all'imputato latitante od evaso deve essere eseguita unicamente mediante deposito in cancelleria, con avviso al difensore, anche se sia noto il luogo di abitazione dell'imputato, non potendosi ritenere consentita, valida ed efficace, una notifica presso l'abitazione dalla quale il latitante si e allontanato per sottrarsi alla cattura o l'evaso alla detenzione. Tuttavia, quando l'imputato latitante o evaso abbia eletto domicilio per le notificazioni, queste sono validamente eseguite mediante consegna dell'atto al domiciliatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)