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Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 19/04/2013 (Rv. 626133 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Omessa considerazione di un fatto risultante dalle prove - Differenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626133-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa; pertanto, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5 n. 0, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 n. 0

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)