Sez. 4, Sentenza n. 2664 del 14/12/1965 Ud. (dep. 02/03/1966) Rv. 100718 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - RAPPORTO PROCESSUALE IN GENERE - NOZIONE DI PARTE - IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IDENTITA DI INTERESSI TRA DUE SOGGETTI - IMPUGNAZIONE DELL'UNO - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - RAPPORTO PROCESSUALE IN GENERE - NOZIONE DI PARTE - IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IDENTITA DI INTERESSI TRA DUE SOGGETTI - IMPUGNAZIONE DELL'UNO - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
La nozione di 'partè non coincide con quella di persona o soggetto partecipante al giudizio, ma costituisce un punto di convergenza di interessi, pur facenti capo a soggetto diversi. Ne consegue che il soggetto, il quale impugni un provvedimento per i soli interessi civili, ai sensi dell'art 202 cod proc pen, non e tenuto a notificare il gravame ad altro soggetto che con lui abbia lo stesso interesse, poiche entrambi costituiscono la stessa parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)