diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 2026/97 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che consentono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione1,

1) considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/882, il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea;

2) considerando che dette norme sono state adottate in conformità degli obblighi internazionali vigenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure compensative);

3) considerando che la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha portato all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»);

4) considerando che l'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'OMC (accordo OMC), approvato con decisione 94/800/CE3, comprende, tra l'altro, l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (il GATT 1994), un accordo sull'agricoltura, un accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994 (in appresso denominato «accordo antidumping del 1994») e un nuovo accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni»);

5) considerando che, per rendere più trasparente ed efficace l'applicazione da parte della Comunità delle norme stabilite rispettivamente dall'accordo antidumping del 1994 e dall'accordo sulle sovvenzioni, si ritiene necessario adottare due regolamenti distinti che specifichino in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l'applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale;

6) considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie che disciplinano l'applicazione delle misure compensative alla luce delle nuove norme multilaterali per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di apertura dei procedimenti e di svolgimento delle successive inchieste, ivi compresi l'accertamento e l'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie, l'imposizione e la riscossione di dazi compensativi, la durata e il riesame delle misure compensative, nonché la rivelazione delle informazioni relative alle inchieste sulle sovvenzioni;

7) considerando che, data la portata delle modifiche che comportano i nuovi accordi e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno recepire, per quanto possibile, i termini dei nuovi accordi nella legislazione comunitaria;

8) considerando che appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico), e in base a quali criteri debba essere calcolato l'importo della sovvenzione compensabile;

9) considerando che, nel determinare l'esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di qualsiasi ente pubblico nel territorio di un paese, o che c'è stata una forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all'impresa beneficiaria;

10) considerando che è necessario illustrare in maniera sufficientemente dettagliata quali tipi di sovvenzioni non sono compensabili e le procedure da seguire qualora nel corso di un'inchiesta si constati che un'impresa indagata ha ricevuto sovvenzioni non compensabili;

11) considerando che l'accordo sulle sovvenzioni stabilisce che l'applicabilità delle disposizioni relative alle sovvenzioni non compensabili scade cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, a meno che non sia prorogata per reciproca intesa tra i membri dell'OMC; che pertanto può rendersi necessario modificare di conseguenza il presente regolamento, qualora la vigenza delle suddette disposizioni non venga in tal modo prorogata;

12) considerando che le misure figuranti all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura non sono compensabili, nei limiti specificati in detto accordo;

13) considerando che è opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati per quanto riguarda i fattori che possono contribuire a determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato oppure minaccino di provocare un pregiudizio grave; che per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato vigenti nella Comunità;

14) considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «parti collegate»; che inoltre occorre prevedere che un procedimento in materia di dazi compensativi possa essere attuato in nome dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

15) considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denunzia in materia di dazi compensativi, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di sovvenzioni compensabili, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; che è inoltre opportuno specificare le procedure di rigetto delle domande o di apertura dei procedimenti;

16) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione; ché è inoltre opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito; che sarebbe altresì opportuno instaurare una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto attiene alla raccolta di informazioni;

17) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che tali dazi non possono essere istituiti prima del decorso di sessanta giorni o dopo il decorso di nove mesi dall'inizio del procedimento; che è altresì necessario prevedere che tali dazi possano in tutti i casi essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi;

18) considerando che occorre stabilire procedure per l'accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni compensabili e il pregiudizio, in alternativa all'imposizione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere imposti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non rischino di provocare un comportamento lesivo della concorrenza;

19) considerando che è necessario prevedere che i procedimenti si concludano - con o senza l'istituzione di misure definitive - normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre tredici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta;

20) considerando che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi qualora si riscontri che l'importo della sovvenzione è minimo oppure, in particolare nel caso di importazioni originarie di paesi in via di sviluppo, che il volume delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili e che è opportuno definire tali criteri; che, per i casi in cui si debbano istituire misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure stesse devono essere inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure da applicarsi in caso di ricorso a tecniche di campionamento;

21) considerando che è necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo qualora ciò sia ritenuto opportuno e precisare le circostanze in cui si applicano retroattivamente per salvaguardare l'efficacia delle misure definitive; che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di revoca di impegni;

22) considerando che occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere mantenute in vigore; che è inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi ad un mutamento di circostanze, si devono svolgere riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi compensativi;

23) considerando che, sebbene l'accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all'elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all'elusione delle misure antidumping; che risulta pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro le elusioni;

24) considerando che è opportuno autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda inopportuna l'applicazione continuativa di tali misure;

25) considerando che è necessario stabilire che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione all'atto dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni;

26) considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino e comunichino alla Commissione gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;

27) considerando che è necessario prevedere che il comitato consultivo deve essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; che il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione;

28) considerando che è opportuno stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni compensabili e di pregiudizio; che tali visite devono tuttavia essere condizionate al ricevimento di risposte adeguate ai questionari;

29) considerando che è necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati;

30) considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possono essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi della cooperazione;

31) considerando che debbono essere emanate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la rivelazione di segreti d'impresa o amministrativi;

32) considerando che è indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi;

33) considerando che è opportuno istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, e in particolare dei consumatori, all'istituzione di misure, nonché fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;

34) considerando che, per l'applicazione delle norme dell'accordo sulle sovvenzioni, è indispensabile che, al fine di mantenere l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi che tale accordo intende creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;

35) considerando che, con il regolamento (CE) n. 3284/94, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea4, il Consiglio ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2423/88 e ha istituito un nuovo sistema comune di difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea;

36) considerando che, all'atto della pubblicazione, sono stati constatati problemi redazionali nel testo del regolamento (CE) n. 3284/94; che, inoltre, tale regolamento è già stato modificato;

37) considerando che, a fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento, facendo salvi i procedimenti già avviati in forza del medesimo o del regolamento (CEE) n. 2423/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Principi

1. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, per la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Ai fini del presente regolamento, un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 2 e 3.

3.

La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d'origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione».

Ai fini del presente regolamento per «pubblica amministrazione» s'intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d'origine e la Comunità.

5. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

Art. 2 Definizione di sovvenzione

Vi è sovvenzione quando:

  1. 1)

    1. a) una pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione attribuisca un contributo finanziario, ossia quando:

      1. i) provvedimenti pubblici comportino il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

      2. ii) la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d'imposta); al riguardo, non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III;

      3. iii) la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni;

      4. iv) la pubblica amministrazione:

        effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o

        incarichi o dia ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;

      o

    2. b) sia posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994; e

  2. 2) venga in tal modo conferito un vantaggio.

Art. 3 Sovvenzioni compensabili

1. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Al fine di determinare se una sovvenzione, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

  1. a) ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;

  2. b) ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati. Ai fini del presente articolo, per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa. I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificate.

  3. c) Ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni. Nell'applicazione del primo comma, si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell'ambito di competenza dell'autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.

3. Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della competenza dell'autorità concedente. L'istituzione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

  1. a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell'allegato I. Le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici;

  2. b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

Art. 5 Calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile

Ai fini del presente regolamento, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l'ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l'apertura dell'inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili.

Art. 6 Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario

Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

  1. a) il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l'investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del paese d'origine e/o di esportazione;

  2. b) il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi;

  3. c) la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato dall'azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

  4. d) la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita). Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:

    1. i) le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato;

    2. ii) ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre.

Art. 7 Disposizioni generali relative al calcolo dell'importo

1.

L'importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportata verso la Comunità.

Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

  1. a) tasse di domanda ed altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;

  2. b) imposte d'esportazione, dazi o altri tributi prelevati all'esportazione di tale prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

2. Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni.

3.

Qualora la sovvenzione possa essere concessa all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione. L'importo così calcolato che si può attribuire al periodo d'inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.

Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell'articolo 6, lettera b).

4. Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all'acquisto di capitale fisso, l'importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione ad un periodo diverso.

Art. 8 Accertamento del pregiudizio

1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, , un pregiudizio notevole, o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine deve essere interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

2. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

  1. a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e

  2. b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

  1. a) l'importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall'articolo 14, paragrafo 5 e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e che

  2. b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

5. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito o dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

8. L'effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

9.

L'esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.

Per accertare l'esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole, è opportuno prendere in considerazione, tra gli altri, fattori quali:

  1. a) la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;

  2. b) un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

  3. c) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nella Comunità, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

  4. d) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e

  5. e) la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio.

Art. 9 Definizione di industria comunitaria

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

  1. a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

  2. b) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:

    1. i) i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato, e

    2. ii) la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

    In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato.

2.

Ai fini de paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

  1. a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure

  2. b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure

  3. c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.

3. Qualora per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 13 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse comunitario alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 8.

Art. 10 Apertura del procedimento

1.

Salvo il disposto del paragrafo 10, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di un'asserita sovvenzione è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.

La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Qualsiasi Stato membro che, pur in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione ad una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

  1. a) identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

  2. b) descrizione completa del prodotto assertivamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine e/o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

  3. c) elementi di prova relativi all'esistenza, all'importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni in questione;

  4. d) informazioni relative alle variazioni del volume delle importazioni assertivamente sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 8, paragrafo 3 e paragrafo 5.

3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4. Può essere aperta un'inchiesta per stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

7. Può altresì essere aperta un'inchiesta sulle misure elencate nell'allegato IV al presente regolamento, in quanto contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell'articolo 2 al fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale allegato.

8. L'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.

9. Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l'accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione informa il paese d'origine e/o d'esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo.

10. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, l'inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

11. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario.

12. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

13. Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

14. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

15. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché il paese d'origine e/o d'esportazione e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione e alla relativa associazione di categoria.

16. L'inchiesta antisovvenzioni non osta alle procedure di sdoganamento.

Art. 11 L'inchiesta

1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello comunitario. L'inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d'inchiesta di cui all'articolo 5. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d'origine e/o d'esportazione. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste. Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.

4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 10, paragrafo 14, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. Agli importatori, agli esportatori e ai denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 14 e che ne facciano richiesta, nonché alla pubblica amministrazione del paese d'origine e/o d'esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7. I denunzianti, il governo del paese d'origine e/o d'esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 14, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre e quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8. Salvo nei casi di cui all'articolo 28, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni devono essere accertate con la massima accuratezza.

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 13, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro tredici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti.

10. Per tutta la durata dell'inchiesta, la Commissione offre al paese d'origine e/o d'esportazione un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata.

Art. 12 Misure provvisorie

1.

Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

  1. a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10,

  2. b) sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità con l'articolo 10, paragrafo 14,

  3. c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria, e

  4. d) qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.

I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere alla data di inizio del procedimento.

L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

2. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

3. La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.

4. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo commma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.

5. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.

6. I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.