Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1443
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Elezioni amministrative
- T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15
- Cause di ineleggibilità
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. - S. n. 4/1956 D.
Norme impugnate
- art. 15 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione emessa il 17 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Filadelfia su ricorso di Maiolo Giuseppe, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
2) deliberazione emessa il 16 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana su ricorso di Di Feo Franco, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
3) deliberazione emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Serra San Bruno su ricorso di Vavala' Erminio, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.
punto 1
Ritenuto che, con le deliberazioni adottate dai Consigli comunali indicati in epigrafe, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei nn. 3 e 9 del detto articolo e in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione;
che, in questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 22 marzo 1961, l'8 aprile 1961 e il 20 aprile 1961, chiedendo che si dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale
punto 2
Considerato che, con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961, questa Corte ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del Testo unico sopra indicato, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni anzidette in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;
che, per quanto attiene ai casi di ineleggibilità, nella predetta sentenza n. 42 si è precisato che essi non sono limitati alla capacità e all'indegnità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, ma comprendono anche quelli stabiliti dalla legge ordinaria (T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, art. 15);
che, nella successiva sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa Corte ha ritenuto che l'uguaglianza del voto stabilita dall'art. 48 della Costituzione, non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore: risultato che dipende esclusivamente dal sistema adottato per le elezioni dal legislatore ordinario;
che non si ravvisa, né è stato dedotto, alcun motivo che possa indurre a modificare la decisione ora ricordata, anche in riferimento all'art. 48 della Costituzione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le cause elencate in epigrafe e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le deliberazioni sopra indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
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