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Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 08/06/1966 (Rv. 322997 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - IMPIANTI DI USO COMUNE E PORTINERIA - ABOLIZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO - UNANIMITA DEI CONSENSI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322997-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - IMPIANTI DI USO COMUNE E PORTINERIA - ABOLIZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO - UNANIMITA DEI CONSENSI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Le innovazioni della cosa comune che, per l'art.1120 cod. civ., debbono essere approvate all'unanimita e non con la sola maggioranza, sono quelle che sono suscettibili di recar pregiudizio alla stabilita ed alla sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico e che rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Fra tali innovazioni non rientra l'abolizione del servizio di portineria, che non investe gli elementi strutturali e formali della cosa comune, e che, pertanto, puo essere validamente approvata dalla maggioranza dei condomini. Ne la validita dell'approvazione a maggioranza e esclusa dal fatto che in precedenza, l'istituzione del servizio di portierato sia stata decisa ad unanimita dall'assemblea condominiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)