Sez. L, Sentenza n. 7351 del 11/04/2005 (Rv. 580495 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | "Ius variandi" - Limiti - Condizioni - Indagine circa il requisito della equivalenza - Criteri - Riferimento al livello di categoria - Insufficienza - Aderenza delle nuove mansioni alla specifica competenza del dipendente - Necessità - Accertamento del giudice - Criteri - Fattispecie in materia di dipendenti postali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Con riguardo allo "ius variandi" del datore di lavoro, il divieto di variazioni "in peius" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. A tal fine l'indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali; in particolare, le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.(Nella specie, la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - con riferimento a dipendente postale che aveva svolto prima mansioni di direttore di agenzia di coordinamento e poi, con la soppressione di queste, mansioni di direttore di agenzia di base - aveva ritenuto l'equivalenza sulla base della comune appartenenza delle mansioni ad una medesima area di inquadramento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)