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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28004 del 09/12/2020 (Rv. 659933 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Produzione ex art. 369 c.p.c. - Atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte - Verifica dell’avvenuta produzione nel giudizio di merito - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659933-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Nel giudizio per cassazione la parte che indica un documento, deve anche allegare che lo stesso sia stato prodotto nel procedimento di merito, essendo consentita alla S.C. la ricerca nel fascicolo di merito di parte dei documenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio, avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, in cui l'istante aveva lamentato il mancato esame da parte del giudice di merito di fonti successive a quelle poste a fondamento della decisione impugnata, non rinvenute poi dalla Corte nel fascicolo di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)