Sez. 1, Sentenza n. 9054 del 16/02/1977 Ud. (dep. 14/07/1977) Rv. 136430 - 01
ARMI - NOZIONE - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - RIVOLTELLA DI VECCHIO TIPO GIA IN DOTAZIONE DEI MILITARI - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SUA EFFICIENZA E FUNZIONALITA - NECESSITA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - DEPOSIZIONE DEI VERBALIZZANTI - SUFFICIENZA.*
ARMI - NOZIONE - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - RIVOLTELLA DI VECCHIO TIPO GIA IN DOTAZIONE DEI MILITARI - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SUA EFFICIENZA E FUNZIONALITA - NECESSITA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - DEPOSIZIONE DEI VERBALIZZANTI - SUFFICIENZA.*
Anche una rivoltella di vecchio tipo, purche efficiente e funzionale, costituisce arma agli effetti dei reati di porto e di detenzione abusiva. E ai fini dell'accertamento della sua efficienza non occorre che sia disposta perizia ma e sufficiente la deposizione giurata dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto alle indagini. (nel caso di specie si trattava di una pistola calibro trenta virgola zero quattro, gia in dotazione dei cc prima del 1915, la cui piena efficacia fu attestata dai verbalizzanti che avevano proceduto ai relativi accertamenti).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)