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Sez. 5, Sentenza n. 5643 del 17/04/2001 (Rv. 545977 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Trattazione della causa in camera di consiglio, nonostante richiesta di trattazione in pubblica udienza formulata con l'atto di appello - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545977-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la richiesta di trattazione in pubblica udienza può essere formulata dalle parti non solo con atto separato, specificamente destinato a tale scopo, ma anche mediante un'esplicita richiesta contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali a condizione che essi risultino notificati alle altre parti costituite e siano depositati presso la segreteria della commissione nel termine stabilito dall'art. 33, primo comma, D.Lgs. n. 546/92. Pertanto, il rifiuto della commissione tributaria di trattare la causa in pubblica udienza, qualora la relativa richiesta sia stata formulata con l'atto d'appello, violando il principio del contraddittorio, è illegittimo e rende nullo il procedimento e la sentenza eventualmente pronunciata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)