Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari
Testo in vigore al
Titolo V. Procedimento di registrazione
Art. 45 Esame dei requisiti formali per il deposito
1. L'Ufficio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1 per l'assegnazione di una data di deposito.
2. L'Ufficio esamina se:
a) la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 36, paragrafi 2, 3, 4 e 5, nonché, nell'ipotesi di domanda multipla, all'articolo 37, paragrafi 1 e 2;
b) la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento di esecuzione per l'applicazione degli articoli 36 e 37;
c) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 77, paragrafo 2;
d) sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata.
3. Le condizioni pertinenti all'esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento di esecuzione.
Art. 46 Irregolarità sanabili
1. L'Ufficio, qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi la presenza d'irregolarità che possono essere sanate, invita il richiedente a sanarle entro il termine prescritto.
2. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e se il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nel termine prescritto, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.
3. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nel termine prescritto, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio respinge la domanda.
4. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro il termine prescritto, tale fatto comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.
Art. 47 Impedimenti alla registrazione
1. L'Ufficio, qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione:
a) non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), oppure
b) risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume,
respinge la domanda.
2. La domanda non è respinta prima che al richiedente sia stata offerta l'opportunità di ritirarla o di modificarla, ovvero di presentare le proprie osservazioni.
Art. 48 Registrazione
Se la domanda possiede i requisiti prescritti per una domanda di disegno o modello comunitario registrato e se ed in quanto essa non è stata respinta in forza dell'articolo 47, l'Ufficio iscrive tale domanda nel registro in quanto disegno o modello comunitario registrato. La data della registrazione è quella del deposito della domanda di cui all'articolo 38.
Art. 49 Pubblicazione
A seguito della registrazione l'Ufficio pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 73, paragrafo 1. Il regolamento di esecuzione specifica gli elementi che sono oggetto di pubblicazione.
Art. 50 Differimento della pubblicazione
1. Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello comunitario registrato sia differita per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità.
2. In seguito a tale richiesta, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 48, si effettua la registrazione del disegno o modello comunitario registrato, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 2.
3. L'Ufficio pubblica nel bollettino dei disegni e modelli comunitari la menzione del differimento della pubblicazione del disegno o modello comunitario registrato. La menzione è accompagnata da informazioni che permettano di identificare il titolare del disegno o modello comunitario registrato, la data di deposito della domanda e gli altri particolari prescritti dal regolamento di esecuzione.
4.
Allo scadere del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l'Ufficio consente la pubblica consultazione di tutte le iscrizioni riportate nel registro e del fascicolo relativo alla domanda di registrazione e pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel bollettino dei disegni e modelli comunitari, a condizione che, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione:
a) sia stata pagata la tassa di pubblicazione e, nel caso di domanda multipla, la relativa soprattassa;
b) il titolare, qualora si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), abbia depositato presso l'Ufficio la rappresentazione del disegno.
Se il titolare non ottempera a queste prescrizioni, il disegno o modello comunitario registrato è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.
5. In caso di domanda multipla il paragrafo 4 può essere applicato solo ad una parte dei disegni o modelli cui la domanda si riferisce.
6. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su un disegno o modello comunitario registrato sono proponibili solo a condizione che le informazioni contenute nel registro e nella documentazione relativa alla domanda siano state comunicate alla parte contro la quale l'azione è diretta.
Titolo VI. Rinuncia e nullità del disegno o modello comunitario registrato
Art. 51 Rinuncia
1. La rinuncia al disegno o modello comunitario registrato è dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare. Essa acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro.
2. Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello comunitario per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.
3. Un disegno o modello comunitario registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità.
4. La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza la rinuncia è iscritta unicamente se il titolare del disegno o modello comunitario registrato dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare. L'iscrizione è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
5. Qualora dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari sia proposta un'azione ai sensi dell'articolo 14 inerente alla titolarità di un disegno o modello comunitario registrato, l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l'azione.
Art. 52 Domanda di nullità
1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all'Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato.
2. La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.
3. La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con il medesimo oggetto e la medesima causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato.
Art. 53 Esame della domanda
1. L'Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello comunitario registrato.
2. Nell'esame della domanda, da effettuarsi osservando il regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.
3. La declaratoria di nullità del disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel registro una volta divenuta definitiva.
Art. 54 Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore
1.
Qualora venga depositata una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa.
Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario.
2. L'istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.
Titolo VII. Ricorsi
Art. 55 Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, della divisione dell'amministrazione competente per marchi, disegni e modelli, della divisione affari legali e delle divisioni d'annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.
Art. 56 Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento
Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso.
Art. 57 Termini e formalità
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione che si desidera impugnare. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
Art. 58 Revisione pregiudiziale
1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato esso deve modificare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.
Art. 59 Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile la commissione del ricorso ne esamina la fondatezza.
2. Durante l'esame del ricorso la commissione di ricorso, qualora lo reputi necessario, invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.
Art. 60 Decisione sul ricorso
1. In seguito all'esame del merito, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.
2. Qualora la commissione di ricorso rinvii la causa per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai motivi e dal dispositivo enunciati nella decisione della commissione di ricorso, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.
3. Gli effetti delle decisioni della commissione dei ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 61, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.
Art. 61 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Titolo VIII. Procedimento dinanzi all'ufficio
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 62 Motivazione delle decisioni
Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
Art. 63 Esame d'ufficio dei fatti
1. Nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.
2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.
Art. 64 Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio ricorre alla procedura orale d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.
2. La procedura orale, compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria dell'organo dinanzi alla quale essa si svolge qualora la pubblicità possa presentare inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso.
Art. 65 Istruzione
1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:
a) l'audizione delle parti;
b) la richiesta d'informazioni;
c) la produzione di documenti e mezzi di prova;
d) l'audizione di testimoni;
e) la perizia;
f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.
2. L'organo competente dell'Ufficio può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione di mezzi istruttori.
3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé.
4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.