Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari
Testo in vigore al
Art. 50 quater Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la forma del certificato di registrazione di cui all’articolo 50 ter e le informazioni dettagliate che tale certificato deve contenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.
Art. 50 quinquies Rinnovo
1. La registrazione del disegno o modello dell’UE è rinnovata su richiesta del titolare del disegno o modello dell’UE registrato o di qualsiasi persona da questi esplicitamente autorizzata a richiedere il rinnovo, purché siano state pagate le tasse di rinnovo.
2. L’Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello dell’UE registrato e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul disegno o modello dell’UE almeno sei mesi prima di tale scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell’Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.
3.
La richiesta di rinnovo è presentata entro sei mesi precedenti la scadenza della registrazione. Anche la tassa di rinnovo è pagata entro tale termine.
In caso contrario, la presentazione della richiesta e il pagamento della tassa possono essere effettuati entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della richiesta di rinnovo.
4.
La richiesta di rinnovo di cui al paragrafo 1 deve comprendere:
a) il nome della persona che chiede il rinnovo;
b) il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE da rinnovare;
c) in caso di registrazione sulla base di una domanda multipla, l’indicazione dei disegni e modelli per i quali è chiesto il rinnovo.
Il pagamento della tassa di rinnovo è considerato una richiesta di rinnovo purché contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la causale del pagamento.
5. In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell’articolo 37, qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutti i disegni e modelli per i quali si chiede il rinnovo, la registrazione è rinnovata per i disegni e modelli che l’importo pagato è chiaramente destinato a coprire. In mancanza di altri criteri per determinare a quali disegni e modelli si riferisce l’importo pagato, l’Ufficio considera i disegni e modelli nell’ordine numerico progressivo in cui compaiono nella domanda multipla.
6. Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo è iscritto nel registro.
7. Se la richiesta di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.
8. Se una richiesta di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate o sono pagate solo dopo la scadenza del termine in questione, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate entro tale termine, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del disegno o modello dell’UE. Se la constatazione è definitiva, l’Ufficio cancella il disegno o modello dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono rimborsate.
9. Può essere presentata un’unica richiesta di rinnovo per due o più disegni e modelli, purché il titolare o il rappresentante sia lo stesso per tutti i disegni e modelli oggetto della richiesta. La tassa di rinnovo è dovuta per ogni disegno o modello per i quali si chiede il rinnovo.
Art. 50 septies Conferimento di competenze di esecuzione in materia di modifica
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica di cui all’articolo 50 sexies, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.
Art. 50 nonies Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la modifica del nome o dell’indirizzo
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell’indirizzo a norma dell’articolo 50 octies, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.
Titolo VI. Rinuncia e nullità del disegno o modello dell’ue registrato
Art. 51 Rinuncia
1. La rinuncia al disegno o modello dell'UE registrato è dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare. Essa acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro.
2. Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello dell'UE per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.
3. Un disegno o modello dell'UE registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità.
4. La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza la rinuncia è iscritta unicamente se il titolare del disegno o modello dell'UE registrato dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare. L'iscrizione è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
5. Qualora dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli dell'UE sia proposta un'azione ai sensi dell'articolo 14 inerente alla titolarità di un disegno o modello dell'UE registrato, l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l'azione.
Art. 51 bis Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rinuncia
La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:
a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 51, paragrafo 1;
b) il tipo di documentazione necessaria per determinare l’accordo di un terzo a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, e l’accordo di chi ha promosso l’azione a norma dell’articolo 51, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.
Art. 52 Domanda di nullità
1. Fatto salvo l’articolo 25, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello dell’UE registrato.
2. La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.
3. La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti dall’Ufficio o da un tribunale dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 80 e tale decisione è divenuta definitiva.
Art. 53 Esame della domanda
1. L'Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello dell'UE registrato.
2. Nell'esame della domanda, da effettuarsi osservando il regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.
3. La declaratoria di nullità del disegno o modello dell'UE registrato è iscritta nel registro una volta divenuta definitiva.
Art. 53 bis Delega di potere in materia di dichiarazione di nullità
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE di cui agli articoli 52 e 53, compresa la possibilità di esaminare in via prioritaria una domanda di nullità qualora il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non contesti le cause di nullità o le richieste presentate.
Art. 54 Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore
1.
Qualora venga depositata una domanda di nullità del disegno o modello dell'UE registrato e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa.
Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del disegno o modello dell'UE ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello dell’UE.
2. L'istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.
Titolo VII. Ricorsi
Art. 55 Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, della divisione dell'amministrazione competente per marchi, disegni e modelli, della divisione affari legali e delle divisioni d'annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.
Art. 55 bis Delega di potere in materia di procedimento di ricorso
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) il contenuto formale del ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001 e la procedura per la presentazione e l’esame del ricorso;
b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001;
c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001.
Art. 56 Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento
Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso.
Art. 57 Termini e formalità
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione che si desidera impugnare. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
Art. 58 Revisione pregiudiziale
1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato esso deve modificare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.
Art. 59 Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile la commissione del ricorso ne esamina la fondatezza.
2. Durante l'esame del ricorso la commissione di ricorso, qualora lo reputi necessario, invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.
Art. 60 Decisione sul ricorso
1. In seguito all'esame del merito, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.
2. Qualora la commissione di ricorso rinvii la causa per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai motivi e dal dispositivo enunciati nella decisione della commissione di ricorso, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.
3. Gli effetti delle decisioni della commissione dei ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 61, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.
Art. 61 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Titolo VIII. Procedimento dinanzi all'ufficio
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 62 Motivazione delle decisioni
Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
Art. 63 Esame d'ufficio dei fatti
1. Nel corso del procedimento, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’Ufficio si limita ai motivi, ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.
2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.
Art. 64 Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio ricorre alla procedura orale d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori e al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.
3. La procedura orale dinanzi alle divisioni d’annullamento e alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nel procedimento stesso, inconvenienti gravi e ingiustificati.