Sez. 2, Sentenza n. 12419 del 19/09/2000 (Rv. 540286 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Mancata costituzione dell'appellante - Effetti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
La mancata costituzione dell'appellante nel termine stabilito dall'art. 165 cod.proc.civ. dà luogo non già all'improcedibilità dell'appello, bensì alla cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguente possibilità di riassunzione del processo nei termini stabiliti dall'art. 307 cod.proc.civ. Peraltro, ove l'appellato, nulla adducendo al riguardo, si sia difeso nel merito, accettando il contraddittorio, non si applica la sanzione della cancellazione, e correttamente il processo prosegue.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)