Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
La direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote4, stabilisce la procedura comunitaria di omologazione e d'approvazione relativa ai veicoli a motore a due o tre ruote e ai componenti ed entità tecniche costruiti conformemente alle prescrizioni tecniche enunciate nelle direttive particolari.
Tutte le direttive particolari previste nell'elenco esaustivo dei sistemi, componenti ed entità tecniche da regolamentare sul piano comunitario sono state adottate.
L'inizio dell'applicabilità della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote5, permette l'applicazione integrale della procedura di omologazione.
Allo scopo di consentire il buon funzionamento del sistema di omologazione, è necessario precisare talune disposizioni amministrative e completare le prescrizioni tecniche degli allegati della direttiva 92/61/CEE. A tal fine, occorre introdurre prescrizioni armonizzate riguardanti, in particolare, la numerazione dei certificati di omologazione, nonché le deroghe per i veicoli di fine serie e per i veicoli, i componenti e le entità tecniche concepiti secondo nuove tecnologie non ancora soggette a disposizioni comunitarie, analogamente alle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi6.
L'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attualmente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva. Tuttavia in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli già indicati nell'allegato I.
La procedura comunitaria di omologazione deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione. Essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il terrorio comunitario.
Poiché l'obiettivo del migliore funzionamento del sistema di omologazione comunitaria del tipo di veicolo non può essere sufficientemente realizzata dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.
Per motivi di chiarezza è consigliabile abrogare la direttiva 92/61/CEE e sostituirla con la presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1
1.
La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.
La presente direttiva non si applica ai veicoli sottoindicati:
a) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
b) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
c) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
e) veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/61/CE;
f) trattori, macchine agricole o similari;
g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;
h) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare,
né ai loro componenti o entità tecniche, sempreché non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica la presente direttiva.
La presente direttiva non si applica all'approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia, gli Stati membri che adottano questo tipo di approvazione accettano tutte le omologazioni di componenti e di entità tecniche concesse in virtù della presente direttiva e non secondo le disposizioni nazionali in materia.
2. I veicoli di cui al paragrafo 1 si suddividono in:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
i) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
ii) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
3. La presente direttiva si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
i) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
ii) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o
iii) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.
Art. 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):
a) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'articolo 1);
b) costruiti dallo stesso costruttore;
c) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti;
d) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido ecc.);
e) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.
Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;
2) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:
a) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);
b) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non è superiore al 20 % del valore minimo;
c) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non è superiore al 20 % del valore minimo;
d) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);
e) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non è superiore al 30 % del valore minimo;
f) lo stesso numero e disposizione dei cilindri;
g) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non è superiore al 30 % del valore minimo;
h) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
i) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico ecc.);
3) «versione» un veicolo dello stesso tipo e variante ma che può includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II a condizione che ci siano unicamente:
a) un valore per:
i) la massa in ordine di marcia;
ii) la massa massima ammissibile;
iii) la potenza del motore;
iv) la cilindrata del motore; e
b) una serie di risultati delle prove indicati in conformità dell'allegato VII;
4) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive particolari;
5) «entità tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
6) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
7) «omologazione», l'atto mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, un sistema, un'entità tecnica o un componente soddisfano tanto le prescrizioni tecniche della presente direttiva o delle direttive particolari quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;
8) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;
9) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;
10) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggette al procedimento di approvazione;
11) «servizio tecnico», l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorità competente in materia di approvazione o omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità competente.
Capo II. Procedura per la concessione dell'omologazione
Art. 3
Ogni domanda di omologazione è presentata dal costruttore all'autorità di omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere presentata presso un solo Stato membro.
Art. 4
1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, nonché i sistemi, le entità tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni:
a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I;
b) il sistema, l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I.
2. Prima di procedere all'omologazione, le autorità competenti dello Stato membro che effettuano queste operazioni prendono le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI affinché i nuovi veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato.
3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 devono vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, affinché le disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere rispettate.
4. Lo Stato membro che procede all'omologazione di un tipo di veicolo è tenuto ad accettare i certificati di omologazione di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente rilasciati da uno o più Stati membri, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando così di procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati.
5. Ogni Stato membro è responsabile dell'omologazione di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente che ha rilasciato. Le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo eseguono il controllo della conformità della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti.
6. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, un sistema, un'entità tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca nondimeno un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione indicando i motivi alla base della sua decisione.
Art. 5
1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorità competente dello Stato membro compila il certificato di omologazione riportato nell'allegato III e indica inoltre i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII, accluso al certificato di omologazione.
2. Per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente da essa omologato, l'autorità competente dello Stato membro compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o in un'appendice della direttiva particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione.
3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A.
Art. 6
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.
2.
L'autorità competente di ciascuno Stato membro invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entità tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese.
Inoltre, quando un'autorità competente di un altro Stato membro ne fa richiesta, invia senza indugio una copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente.
Art. 7
1.
Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A. Tale certificato accompagna ciascun veicolo. Tuttavia gli Stati membri possono, dopo averne informato gli altri Stati membri e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, prescrivere ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione che siano riportate sul certificato di conformità indicazioni che non sono menzionate nell'allegato IV, parte A, purché queste figurino espressamente nella scheda informativa.
Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.
2. Per ciascuna entità tecnica o componente non originale prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B. Detto certificato non è richiesto per le entità tecniche o i componenti originali.
3. Nel caso in cui l'entità tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica o il componente da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entità tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entità tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni è verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell'omologazione di un'entità tecnica o di un componente rilasciata a norma dell'articolo 4 è tenuto ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'articolo 8. In quest'ultimo caso, non è tenuto a compilare il certificato di cui al paragrafo 2.
5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entità tecnica o di un componente che, a norma del paragrafo 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate concernenti tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.
6. Il titolare dell'omologazione di entità tecniche di equipaggiamento non originali, rilasciata in connessione con uno o più tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.
Art. 8
1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall'allegato V, parte A.
2.
Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte B. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto 1.2, è composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A.
Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entità tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.
Art. 9
1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione, nonché qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, devono essere comunicati dal titolare dell'omologazione alle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato l'omologazione stessa.
2. Qualora ritengano che siffatto cambiamento non comporti la modifica del certificato di omologazione esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore.
3. Qualora constatino che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuove prove, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore ed effettuano le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportino una modifica del certificato di omologazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, queste stesse autorità ne informano le autorità competenti degli altri Stati a norma dell'articolo 6.
4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagine modificate di questo documento all'autorità che rilascia l'omologazione, indicando chiaramente le modificazioni apportate, nonché la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda informativa viene modificato soltanto se le modificazioni ad essa apportate implicano la modificazione di uno o più dei punti del certificato di conformità di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso).
5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validità a causa dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell'entità tecnica o del componente omologato, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a questa omologazione, lo comunicano entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Art. 10
1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da esso stesso omologato, esso prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della produzione con il tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato membro comunicano a quelle degli altri Stati membri le misure prese che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione.
2. Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare le diversità riscontrate. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta. Se accertano un difetto di conformità, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione adottano le misure di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonché dei motivi che giustificano tale provvedimento.
4. Nei casi in cui lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.
Art. 11
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione di veicoli, sistemi, entità tecniche e componenti stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.
Art. 12
Se uno Stato membro accerta che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.
Art. 13
Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entità tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei termini entro i quali gli stessi ricorsi possono essere proposti.
Art. 14
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:
a) delle autorità competenti in materia di omologazione e, se necessario, dei settori per i quali esse sono responsabili;
b) dei servizi tecnici designati, specificando le procedure di prova per le quali ciascuno di essi è stato designato. Detti servizi devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle seguenti condizioni:
i) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico, salvo i casi espressamente previsti dalle direttive particolari,
ii) ai fini della presente direttiva, l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non è considerato eccezionale purché abbia il consenso dell'autorità competente in materia di omologazione.
2.
Un servizio designato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire prove in merito.
I servizi di un paese terzo possono essere notificati in quanto servizio tecnico designato solo nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità con il paese terzo suddetto.