Sez. 2, Sentenza n. 1684 del 07/07/1967 (Rv. 328512 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI: EFFETTI - ATTI E FATTI ANTERIORI - EFFICACIA - LIMITI - ATTI NEGOZIALI.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI: EFFETTI - ATTI E FATTI ANTERIORI - EFFICACIA - LIMITI - ATTI NEGOZIALI.*
La decisione di incostituzionalita di una norma spiega i suoi effetti anche rispetto a rapporti o fatti anteriori, con il limite che le situazioni siano ormai esaurite. Tale limite si verifica o per le preclusioni nascenti da giudicato, o per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili o in dipendenza di Atti negoziali o di altri Atti o fatti che siano rilevanti sul piano sostanziale, nonostante l'inefficacia di quella norma. In riferimento agli Atti negoziali il detto limite opera solo quando si siano compiutamente verificati tutti gli effetti, non dovendosi prendere in considerazione il momento della conclusione del negozio, ma piuttosto l'effettivo e concreto regolamento della situazione, ossia gli effetti concreti da raggiungere, per cui, se tutti o solo alcuni di essi si debbano ancora verificare, la situazione non e ancora esaurita. (nella specie, un fondo enfiteutico, compreso nel piano di conferimento elaborato dall' ente di riforma agraria della Sicilia, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, era stato venduto all'enfiteuta. Le parti nell'atto avevano espressamente dichiarato di volersi avvalere della norma contenuta nell'art. 10 della citata legge del 1957, secondo cui le concessioni enfiteutiche consentite a norma delle leggi precedenti, se trasformate di accordo con gli enfiteuti in vendite, potevano, nel caso fossero comprese nel piano di conferimento essere computate nella quota ancora da conferire. Poiche l'acquirente (gia enfiteuta)non aveva pagato il prezzo convenuto, il venditore (ex concedente)gli aveva intimato precetto di pagamento. Al precetto si era opposto l'acquirente, assumendo di nulla dovere, perche, avendo la Corte costituzionale dichiarato, con sentenza 8 luglio 1957, n. 123, l'illegittimita costituzionale del citato art. 10 della legge regionale siciliana 11 marzo 1957, n. 24, l'atto di trasferimento, come riguardante un fondo compreso nel piano di conferimento ai fini della riforma agraria, doveva considerarsi colpito dalla sanzione di nullita di cui all'art. 30, comma quarto, della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104. I giudici di merito avevano accolta l'opposizione, ritenendo operante nella fattispecie la pronuncia di incostituzionalita, perche il negozio non aveva esaurito i suoi effetti, dovendosi ancora pagare il prezzo. La Corte regolatrice ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/03/1957 num. 24 art. 10, Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)