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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 giugno 1981, causa 167/80

Decisione
decisa il 1981-06-04
ECLI
ECLI:EU:C:1981:131

Epigrafe

Nella causa 167/80, Dunstan Curtis, ex segretario generale del gruppo conservatore del Parlamento europeo, residente in Penbryn Hall, Montgomery, Powys, Galles, con 1 avvocato Francis Jacob del Middle Tempie, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. W. Clarke, 3, rue Dante, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Anthony McClellan, in qualità d'agente, assistito dall'aw. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, 93 avenue Brillât-Savarin, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, e Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Francesco Pasetti Bombardella, Direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze in qualità di agente, assistito dall'aw. Sir Derek Walker-Smith, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria del Parlamento europeo, casella postale 1601, convenuti, causa avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni con cui sono stati respinti i reclami del ricorrente presentati a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e vertenti sull'applicazione nei suoi confronti dei regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978, nn. 3085 e 3086, che modificano lo Statuto del personale per quel che riguarda le parità monetarie da usare nonché i coefficienti correttori da applicarsi alle retribuzioni e alle pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri dipendenti delle Communità europee (GU 1978, n. L 369), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
II ricorrente sta già in giudizio per lo stesso problema in una causa attualmente pendente dinanzi alla Corte (causa 154/79, Stephen Biller e altri e/Parlamento europeo), ma promossa anteriormente alla comunicazione impugnata con il presente ricorso.
paragrafo 2
Con questa comunicazione — una lettera del 22 ottobre 1979, firmata dal capo della divisione «Pensioni, retribuzioni, indennità varie» — si informava il ricorrente che, a norma dell'art. 4 del regolamento n. 3085/78 del Consiglio, l'importo della sua pensione sarebbe stato ridotto del 10 % ogni mese a decorrere dall'ottobre 1979, e dal luglio 1980 sarebbe ammontato a 8398 BFR.
paragrafo 3
Con lettera 8 gennaio 1980 il ricorrente presentava reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso «i regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78, nonché la comunicazione 22.10.1979 relativa all'applicazione del regolamento del Consiglio n. 3085/78».
paragrafo 4
Lo stesso giorno il ricorrente presentava un reclamo identico al Parlamento. Allorché è stato promosso il presente ricorso dinanzi alla Corte giustizia, il ricorrente non aveva ricevuto alcuna risposta circa detti reclami. Il ricorrente ritiene che ad entrambi sia stato opposto un silenzio-rifiuto.
paragrafo 5
Ciascuna delle parti convenute ha eccepito l'irricevibilità a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale, per esaminare il problema della ricevibilità, senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare inapplicabili i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78; 2) inoltre, o in subordine, annullare la comunicazione 22 ottobre 1979 e/o la(le) decisione(i) del(dei) convenutoci) con cui si respinge il reclamo del ricorrente; 3) ordinare al(ai) convenuto(i) di pagare al ricorrente gli importi che gli sarebbero stati versati qualora la sua pensione non fosse stata ridotta in forza dei regolamenti summenzionati, con i relativi interessi ad un tasso superiore dell'I % rispetto al tasse di sconto ufficiale del Regno Unito oppure a qualsiasi altro tasso che la Corte vorrà stabilire; 4) porre comunque le spese a carico del(dei) convenutoci).
paragrafo 3
Il Parlamento europeo chiede alla Corte :
paragrafo 4
1) di dichiarare il ricorso irricevibile; 2) di condannare il ricorrente alle spese.
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
1) dichiarare il ricorso irricevibile; 2) porre le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente ritiene che la comunicazione del 22 ottobre 1979 e le decisioni con cui si respingono i suoi reclami siano illegittime in quanto illegittimi sarebbero gli stessi regolamenti. La presunta illegittimità dei regolamenti è illustrata nella causa 154/79, Biller e altri e/ Parlamento europeo, ed il ricorrente prega la Corte di richiamarsi, per quanto riguarda i mezzi che egli deduce, all'atto introduttivo e alla replica presentati in quella causa.
paragrafo 2
Il Parlamento europeo sottolinea che, alla data in cui il ricorrente ha presentato il suo primo reclamo con lettera 30 giugno 1979, non esisteva in realtà alcun atto lesivo nei suoi confronti. I regolamenti litigiosi del Consiglio sono entrati in vigore il 1 gennaio 1979 ed hanno cominciato a venire applicati il 1° aprile 1979, però nei confronti del ricorrente gli effetti della nuova disciplina si sono prodotti solo dal 1° ottobre 1979.
paragrafo 3
Allorché, il 3 ottobre 1979, il ricorrente ha promosso il procedimento 154/79, il termine di 4 mesi entro i quali l'autorità che ha il potere di nomina deve rispondere ad un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto non era ancora scaduto. Tenuto conto pure del fatto che il ricorrente non aveva avuto risposta al suo primo reclamo, ciò rendeva il suo ricorso nella causa 154/79 prematuro, ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
paragrafo 4
Il ricorrente ha presentato un secondo reclamo il 16 gennaio 1980, e il 18 luglio 1980 ha proposto il presente ricorso che ribadisce in sostanza gli argomenti e le conclusioni già presentati nella causa 154/79. Dato che i problemi sollevati nel presente ricorso sono in realtà gli stessi sui quali verte la causa 154/79, il Parlamento europeo chiede che il ricorso venga respinto per due motivi.
paragrafo 5
Anzitutto per inosservanza, da parte del ricorrente, del sistema di mezzi d'impugnazione istituto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, in quanto l'interessato mira a sottoporre alla Corte due ricorsi che hanno un solo ed identico oggetto. In secondo luogo il suo ricorso non è conforme alle disposizioni dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura, in virtù del quale la produzione di nuovi mezzi nel corso del giudizio è vietata, a meno che detti mezzi si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi durante lo svolgimento della fase scritta. Promuovendo il presente ricorso il ricorrente mira, mediante gli am. 90 e 91 dello Statuto, ad eludere la finalità delle disposizioni del regolamento di procedura.
paragrafo 6
Nella sua eccezione d'irricevibilità, il Parlamento europeo sostiene che il secondo reclamo del ricorrente, giunto al Parlamento il 16 gennaio 1980, non è stato presentato nel termine di tre mesi stabilito dall'art. 90 dello Statuto. Il reclamo era diretto contro la lettera del 22 ottobre 1979 emanante dalla divisione competente della Commissione. Questa lettera non rappresenta un «atto» ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, in quanto essa si limita a spiegare le conseguenze finanziarie dell'applicazione dei regolamenti litigiosi del Consiglio al caso del ricorrente. Il termine concesso per presentare un reclamo a norma dell'art. 90 ha preso a decorrere allorché il ricorrente ha ricevuto la lettera 4 settembre 1979, che confermava l'applicazione nei suoi confronti dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78. Quindi il secondo reclamo pervenuto al Parlamento europeo non è stato presentato nel termine di tre mesi contemplato dall'art. 90 dello Statuto.
paragrafo 7
Il ricorrente, nelle sue difese relative all'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento, dichiara di essere stato indotto a promuovere un secondo ricorso dopo aver preso visione delle conclusioni dei convenuti. Nella causa 154/79 il Parlamento aveva invocato l'irricevibilità del ricorso adducendo che il ricorrente non aveva la facoltà di impugnare regolamenti, ma poteva soltanto contestare atti individuali. Nella causa 153/79, Gordon Craigie Bowden ed altri e/Commissione, che verteva su un oggetto identico a quello della causa 154/79, la Commissione ha assunto che, nella situazione inerente a detta controversia, il modo corretto di agire per il ricorrente sarebbe stato quello di contestare il primo versamento mensile, cioè l'atto con il quale i regolamenti litigiosi sono stati applicati nei suoi confronti. Nella fattispecie il ricorrente ha seguito questo sistema. Egli ha impugnato non già il foglio paga d'ottobre 1979, che rispecchia semplicemente la decisione di cui trattasi, bensì la decisione vera e propria, contenuta nella lettera della Commissione 22 ottobre 1979 che egli ha ricevuto contemporaneamente, poiché evidentemente, qualora la lettera che notifica al ricorrente una decisione sia spedita contemporaneamente al foglio paga, l'atto che il ricorrente deve impugnare è la decisione contenuta nella lettera (sentenza 8 febbraio 1973, causa 56/72, Goeth e/ Commissione, Race. 1973, pag. 181).
paragrafo 8
Il ricorrente sostiene che l'art. 42 del regolamento di procedura della Corte non si può applicare al presente ricorso in quanto si tratta di un nuovo procedimento. In questa sede si mira a far annullare una decisione che non era stata adottata al momento del deposito dell'atto introduttivo nella causa 154/79.
paragrafo 9
Il ricorrente refuta l'argomento del Parlamento europeo secondo cui il ricorso è tardivo in quanto si sarebbe dovuta impugnare la lettera della Commissione 4 settembre 1979. Questa lettera non specificava come i regolamenti impugnati avrebbero dovuto venir applicati nei confronti del ricorrente. La lettera decisiva era quella del 22 ottobre 1979. Pur se la lettera 4 settembre 1979 avesse indicato in qual modo i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 avrebbero modificato la pensione del ricorrente, il ricorrente non avrebbe potuto impugnare detta lettera in quanto essa aveva indole esegetica e non costituiva un atto lesivo (sentenza 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli e/ Commissione, Race. 1969, pag. 505).
paragrafo 10
La Commissione fonda la sua eccezione d'irricevibilità su due motivi:
paragrafo 11
la Commissione non è l'autorità che ha il potere di nomina competente, poiché il ricorrente, in quanto agente temporaneo del Parlamento europeo, dipendeva da questa istituzione; il ricorso non è diretto contro un atto lesivo. Il solo atto lesivo è il foglio paga del mese d'ottobre 1979; il ricorrente non ha richiesto l'annullamento di questo atto.
paragrafo 12
La Commissione sostiene che il ricorso può esperirsi soltanto nei confronti del Parlamento europeo, in quanto questa è l'istituzione da cui dipendeva il ricorrente (sentenza 7 aprile 1965, causa 28/64, Mullere/Consiglio CEE e Consiglio CECA, Race. 1965, pag. 299). L'art. 40 dell'allegato VIII dello Statuto dispone:
paragrafo 13
«La liquidazione dei diritti alla pensione d'anzianità ... compete all' istituzione alla quale apparteneva il funzionario al momento della cessazione dal servizio ...».
paragrafo 14
Pur se la nota del 22 ottobre 1979 è Stata redatta dalla Commissione, ciò non significa che la Commissione sia l'autorità che ha il potere di nomina. A norma dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, «il servizio delle prestazioni è assicurato, a nome delle Comunità, dall'istituzione designata dalle autorità competenti in materia di bilancio». Risulta dalla consultazione del bilancio che l'istituzione designata ad effettuare il pagamento di tutte le pensioni a carico delle varie istituzioni delle Comunità è la Commissione.
paragrafo 15
È quindi in veste di mandataria del Parlamento che la Commissione ha calcolato le spettanze di pensione per tutti- gli ex dipendenti, di ruolo e non, delle Comunità europee cui si applicavano i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78.
paragrafo 16
Il ricorrente intende far annullare la lettera 22 ottobre 1979 con cui la Commissione, agendo in veste di mandataria del Parlamento, ha comunicato al ricorrente il calcolo relativo al futuro importo della sua pensione. Questa nota non costituisce un atto lesivo nei confronti del ricorrente nel senso dell'art. 91, n. 1, dello Statuto. L'atto lesivo nei confronti del ricorrente è il suo foglio paga del mese d'ottobre 1979, da cui risultava per la prima volta una riduzione dell'importo della sua pensione per effetto dell'applicazione dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare in sede giurisdizionale questo foglio.
paragrafo 17
Il ricorrente non può evitare la reiezione del ricorso per irricevibilità affermando che egli chiede pure che venga sancita la disapplicazione dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78. Siffatta domanda può fondarsi solo sull'art. 184 del Trattato CEE, che non conferisce all'interessato un mezzo d'impugnazione autonomo dinanzi alla Corte. Scopo essenziale dell'art. 184 è quello di consentire di non tener conto del termine di due mesi contemplato dall'art. 173 del Trattato e di consentire quindi ad una parte di chiedere che non venga applicato un regolamento del Consiglio in qualsiasi momento, purché detta disapplicazione venga richiesta nell'ambito di procedimento ritualmente promosso dinanzi alla Corte in base ad un altro articolo del Trattato (sentenza 14 dicembre 1962, cause 31 e 33/62, Milchwerke H. Mohrmann und Sohn e A. Lütticke c/ Commissione, Race. 1962, pag. 937; sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal e/ Commissione, Race. 1979, pag. 777).
paragrafo 18
Nella fattispecie, il ricorso non può fondarsi sull'art. 179 del Trattato CEE in quanto è diretto contro un atto che non arreca pregiudizio al ricorrente. Un regolamento del Consiglio non può considerarsi atto lesivo nei confronti dell'interessato (ordinanza 4 ottobre 1979, causa 48/79, Ooms c/ Commissione, Race. 1979, pag. 3121).
paragrafo 19
D'altro canto la Commissione sostiene che il ricorrente non può affermare che il suo ricorso mira a far annullare il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo. Siffatta decisione, che ha carattere di conferma, non rappresenta nemmeno un atto lesivo.
paragrafo 20
Il ricorrente, nelle sue difese relative all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, ribatte che l'eccezione non è fondata.
paragrafo 21
Il ricorrente riconosce che la Commissione non è l'autorità che ha il potere di nomina, ma fa osservare che non vi sono disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono che un ricorso possa promuoversi solo nei confronti dell'autorità che ha il potere di nomina. Ad ogni modo un ricorso non si può promuovere nei confronti dell'autorità che ha il potere di nomina, ma deve venir promosso nei confronti dell'istituzione. L'istituzione competente è quella che ha emanato l'atto lesivo, cioè nella fattispecie, la Commissione.
paragrafo 22
Il ricorrente riconosce che spetta all'istituzione dalla quale dipendeva l'interessato al momento in cui è cessato il suo rapporto di lavoro liquidare le sue spettanze di pensione di vecchiaia. Orbene, il ricorrente non critica la liquidazione della sua pensione, la sua domanda è rivolta contro una decisione che riduce la sua pensione, decisione che gli è stata notificata dalla Commissione.
paragrafo 23
Il ricorrente sostiene che egli impugna correttamente la decisione notificatagli in una lettera inviata contemporaneamente al primo computo mensile della sua pensione di vecchiaia, piuttosto che il foglio stesso.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
Le parti hanno presentato le loro difese alle udienze del 19 e 20 febbraio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ricorso depositato in cancelleria il 18 luglio 1980, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale, e diretto contro il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee, il ricorrente, ex dipendente temporaneo del Parlamento europeo, chiede che la Corte voglia: 1) dichiarare inapplicabili nei suoi confronti i regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978, nn. 3085 e 3086; 2) in subordine, annullare la comunicazione 22 ottobre 1979 della Commissione, che stabilisce il modo in cui la pensione del ricorrente doveva venir ridotta con effetto dal 1° ottobre 1979, nonché il silenzio-rifiuto opposto dai convenuti ai reclami presentati dal ricorrente l'8 gennaio 1980 a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale; 3) ordinare ai convenuti di versare al ricorrente gli importi che gli sarebbero stati versati se la sua pensione non fosse stata ridotta in torza dei regolamenti summenzionati, con i relativi interessi ad un tasso superiore dell'I % al tasso di sconto ufficiale del Regno Unito o a qualsiasi altro tasso che la Corte vorrà stabilire; 4) condannare i convenuti alle spese del giudizio.
punto 2
Gli artt 63 e 64 dello Statuto del personale, nella versione vigente fino alla fine del 1978, recitavano: «la retribuzione del funzionano è espressa in tranchi belgi; essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio; la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965; alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto al e condizioni di vita nelle varie sedi di servizio; il coefficiente correttore applicabile al a retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %».
punto 3
L'art 82 dello Statuto stabilisce che «le pensioni [degli ex dipendenti] sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione; a tali pension, viene attribuito in coefficiente correttore stabilito in base alle disposizioni degli articoli 64 e 6i>, paragrafo 2, per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio ... ».
punto 4
L'art 45, 3° comma, dell'allegato VIII (Modalità del regime delle pensioni) dispone che «le prestazioni possono essere pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine, sia nella moneta del loro paese di residenza, sia nella moneta del paese ove ha sede 1 istituzione alla quale apparteneva il funzionario; tale scelta rimane valida per almeno due anni».
punto 5
II 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 (GU n. 369, pag. 6) che, all'art. 1, stabilisce che 1 art. 63 dello Statuto è sostituito dal testo seguente: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 1978. Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'articolo 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'articolo 148 del Trattato CEE e dell'articolo 118 del Trattato Euratom. Fatta salva l'applicazione degli articoli 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al'secondo comma».
punto 6
A norma dell'art. 4, il regolamento sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 1979 e sarebbe stato applicato dal 1 aprile 1979; tuttavia, per le pensioni ed indennità il cui importo netto sarebbe risultato diminuito rispetto a quello corrisposto secondo il sistema precedentemente praticato, il regolamento stesso sarebbe stato applicato solo dal 1 ottobre 1979. Dopo questa data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 sarebbe stata ridotta in ragione di 1/10 al mese.
punto 7
II 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava inoltre il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78, «che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto». L'art. 1, n. 2, di tale regolamento fissa, tra l'altro, il coefficiente correttore da applicare alle pensioni, conformemente all'art. 82, n. 1, 2° comma, dello Statuto, in 62,5 per il Regno Unito.
punto 8
Con comunicazione 22 ottobre 1969, la Commissione, che per designazione delle autorità comunitarie competenti per il bilancio deve erogare le prestazioni di pensione, informava il ricorrente che, a norma dell'art. 4 del regolamento n. 3086/78, l'importo della sua pensione sarebbe stato diminuito da 18256 LFR nell'ottobre 1979 a 8398 LFR nel luglio 1980, e che questo ultimo importo sarebbe stato raggiunto mediante riduzione graduale.
punto 9
In base all'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il ricorrente, con lettera 8 gennaio 1980, presentava reclami avverso detta comunicazione presso il Parlamento europeo e la Commissione. Poiché detti reclami restavano senza risposta, il ricorrente proponeva il presente ricorso.

SENTENZA › In diritto › Sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione

punto 10
Con memoria 30 settembre 1980, la Commissione, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità. A suo parere, il ricorso è irricevibile in quanto (1) la Commissione non costituisce l'autorità che ha il potere di nomina e (2) il ricorso non è diretto contro un atto lesivo. Il ricorso presentato a norma dell'art. 91 dovrebbe essere diretto contro l'autorità che ha il potere di nomina. Dall'art. 40 dell'allegato VIII dello Statuto risulta che la liquidazione delle spettanze di pensione è di competenza dell'istituzione alla quale il dipendente apparteneva al momento della cessazione dal servizio, che nella fattispecie è il Parlamento europeo. E semplicemente come mandataria del Parlamento, a norma dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, che la Commissione ha calcolato, per ciascuno degli ex dipendenti di ruolo e altri delle Comunità interessati dal nuovo regime, l'importo delle pensioni che essi avrebbero percepito. La comunicazione 22 ottobre 1979 non costituirebbe un atto lesivo ai sensi dello Statuto; il foglio di versamento del mese di ottobre 1979 rappresenterebbe l'atto lesivo contro cui il ricorrente avrebbe dovuto esperire il suo ricorso.
punto 11
Con memoria 11 novembre 1980, il ricorrente chiede la reiezione dell'eccezione e, in subordine, che sia riservata la decisione sulla ricevibilità finché la controversia venga risolta nel merito. A suo giudizio il ricorso riguarda la decisione di ridurre la sua pensione, decisione che gli è stata notificata dalla Commissione. Inoltre la comunicazione della Commissione costituirebbe o conterrebbe l'atto con cui si applicano al ricorrente i regolamenti impugnati. Egli avrebbe dunque piena facoltà di impugnare detto atto e, a questo proposito, potrebbe invocare l'illegittimità dei regolamenti.
punto 12
II primo mezzo dedotto dalla Commissione è fondato. Risulta degli artt. 90 e 91 dello Statuto che il ricorso di cui all'art. 91 può essere esperito solo nei confronti dell'autorità che ha il potere di nomina, costituita nella fattispecie dal Parlamento europeo. Il ricorso diretto contro la Commissione è quindi irricevibile. Di conseguenza, è superfluo esaminare il secondo mezzo.

SENTENZA › In diritto › Sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento

punto 13
Con memoria 30 ottobre 1980, il Parlamento, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità. Il ricorrente ed 11 dipendenti del Parlamento avrebbero presentato un ricorso (causa 154/79) prima della scadenza del termine di quattro mesi entro il quale, a norma dell'art. 90 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina deve pronunciarsi su un reclamo presentato da un dipendente. Il ricorrente, osserva il Parlamento, ha presentato un secondo reclamo il 16 gennaio 1980, e il 18 luglio 1980 ha poi promosso il presente ricorso. Questa condotta sarebbe in primo luogo contraria al sistema d'impugnazione contemplato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, in quanto si mira così ad adire la Corte di giustizia con due ricorsi successivi avanti il medesimo oggetto. In secondo luogo essa non sarebbe conforme allo spirito dell'art. 42 del regolamento di procedura a norma del quale, in via di principio, è vietata la deduzione di nuovi mezzi durante la pendenza della causa.
punto 14
Inoltre il reclamo presentato al Parlamento il 16 gennaio 1980 sarebbe tardivo. Esso avrebbe dovuto venir presentato nel termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha ricevuto la lettera 4 settembre 1979, con la quale la Commissione confermava che i regolamenti del Consiglio summenzionati andavano applicati nei confronti del ricorrente dal 1° ottobre 1979.
punto 15
Nella sua risposta il ricorrente contesta la validità dei mezzi dedotti dal Parlamento. Il presente ricorso non sarebbe in contraddizione col sistema d'impugnazione di cui agli am. 90 e 91 dello Statuto. Nella causa 154/79 il Parlamento avrebbe dedotto l'irricevibilità del ricorso sostenendo che i ricorrenti non erano legittimati ad impugnare i regolamenti, ma potevano soltanto contestare atti individuali e non potevano eludere questa situazione proponendo un reclamo avverso un regolamento. Di conseguenza, il ricorrente sarebbe pienamente legittimato a presentare un secondo ricorso, in via cautelativa, contro l'atto individuale che lo riguarda. L'art. 42 del regolamento di procedura non potrebbe venire applicato nel caso presente, poiché si tratterebbe di un nuovo procedimento.
punto 16
Anche il secondo mezzo sarebbe privo di fondamento. La lettera 4 settembre 1979 non indicherebbe affatto come i regolamento impugnati avrebbero dovuto venire applicati nei confronti del ricorrente, ma si limiterebbe a giustificare l'adozione dei regolamenti in questione. La lettera decisiva sarebbe invece quella del 22 ottobre 1979, che stabiliva di applicare i regolamenti di cui trattasi per il calcolo della pensione del ricorrente.
punto 17
L'eccezione del Parlamento va respinta. Anzitutto, nulla nel sistema d'impugnazione contemplato dagli artt. 90 e 91 osta alla proposizione di un secondo ricorso, diretto contro un atto lesivo, durante la pendenza di un procedimento relativo ad un altro ricorso diretto contro un atto diverso da quello impugnato con il secondo ricorso, e ciò vale a maggior ragione quando vi è la possibilità che il primo ricorso venga dichiarato irricevibile in quanto promosso prematuramente. Per quel che riguarda la presunta tardività del reclamo, il punto di vista del ricorrente secondo cui la lettera del 4 settembre non costituiva una decisione va accolta. La prima decisione di applicare i regolamenti nei confronti del ricorrente era quella contenuta nella lettera 22 ottobre 1979. Il ricorso diretto contro il Parlamento europeo è quindi ricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente quanto alla domanda presentata nei confronti della Commissione, quindi le spese relative vanno poste a suo carico. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle Istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° II ricorso, in quanto diretto contro la Commissione delle Comunità europee, è irricevibile. 2° Il ricorso, in quanto diretto contro il Parlamento europeo, è ricevibile; la fase scritta ricomincerà nel merito. 3° Il ricorrente sopporterà le proprie spese nella lite con la Commissione. 4° La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese. 5° Le spese della lite tra il ricorrente e il Parlamento europeo sono riservate.

Firme

Koopmans O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 giugno 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione T. Koopmans

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